TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-04-24, n. 202401396
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 01396/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2023, proposto da
Macaluso S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monreale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato di cui al decreto ingiuntivo n.298/2015, reso in data 30/03/2015 e depositato in cancelleria in pari data, spedito in forma esecutiva in data 27/07/2015 e notificato in tale forma in data 11/09/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monreale;
Vista l’ordinanza n. 679/2024;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui il Comune di Monreale è stato condannato al pagamento della somma pari ad € 6.284,22, oltre interessi e spese legali;
Considerato che nel costituirsi in giudizio il Comune di Monreale:
-ha rappresentato che per lo stesso titolo la parte ha agito in sede esecutiva mediante pignoramento del 31/05/2016 di alcuni beni di proprietà dell’Ente locale;
-ha evidenziato che con deliberazione consiliare n. 7 del 12 marzo 2018 il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto, conclusosi con approvazione del rendiconto del 21/06/2022;
-ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso stante la pendenza del giudizio esecutivo di cui al pignoramento sopra detto;