TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-03-06, n. 201801420
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2018
N. 01420/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02613/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2013, proposto da:
M S e A L rappresentate e difese dagli avvocati D B, V I, M R A ed O C con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Napoli alla via Cervantes n. 64;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 249 del 21 dicembre 2011, mai comunicata alle ricorrenti, con la quale è stato ingiunto ad E L di demolire le opere abusivamente realizzate alla via Provinciale Marina Grande n. 282;
b) del provvedimento n. prot.3551/T dell’11 dicembre 2012 con il quale il Responsabile del VI Settore – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri, visto il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza sub a) ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, unitamente all’area di sedime;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto delle ricorrenti, ivi inclusa la Relazione dell’UTC prot. 20275/405UT del 7 dicembre 2011 di cui vi è menzione nell’ordinanza sub a);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, le ricorrenti, eredi di E L, hanno impugnato: a) il provvedimento con il quale il Comune di Capri, ha ingiunto a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 308/2001, di demolire le seguenti opere realizzate in assenza di alcun titolo in area paesaggisticamente vincolata presso il fabbricato sito alla via Provinciale Marina Grande n. 282: “chiusura perimetrale ai due lati di una palificata in legno a mezzo del montaggio di una struttura alluminio/vetro del tipo bowindo coperta da un foglio di lamiera disposta al di sopra del sistema copertura incannucciata/pali, le cui coordinate metriche risultano essere di circa mt. 3,70 x mt. 1,90 x una h variabile di circa 2.80 scaturente dalla media delle tre h diverse…per una superficie totale di circa mq. 7,00”; b) il provvedimento dell’11 dicembre 2012, indirizzato a E L con il quale è stato notificato il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione sub a) del 3 maggio 2012 ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene con la relativa area di sedime.
Premettono le ricorrenti di essere eredi di E L deceduto in data 24 gennaio 2012 e attuali comproprietarie dell’immobile di cui è causa e che:
- l’ordinanza di demolizione è stata adottata in data 21 dicembre 2011 nei confronti di E L (allora proprietario),
- quest’ultimo moriva in data 24 gennaio 2012 prima dello spirare del termine di 90 gg. assegnato dal Comune per procedere alla demolizione del manufatto;
- solo in data 20 marzo 2013 venivano a conoscenza del provvedimento con il quale il Comune di Capri acquisiva al patrimonio comunale il bene (e l’area di sedime) oggetto della sanzione ripristinatoria.
A sostegno del gravame deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va in parte accolto e in parte respinto.
Con il provvedimento impugnato sub a) il Comune di Capri ha contestato al dante causa delle ricorrenti di aver eseguito in assenza di alcun titolo, in area paesaggisticamente vincolata, la chiusura perimetrale ai due lati di una palificati in legno a mezzo il montaggio di una struttura in alluminio/vetro del tipo bowindo e ne ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Con un primo ordine di censure le ricorrenti lamentano che le opere in questione non avrebbero comportato un aumento di volumi e superficie in quanto il porticato (da considerare già volume) era esistente; pertanto, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire ma la sola DIA; conseguentemente il Comune non avrebbe dovuto