TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-07, n. 202306082
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 06082/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08671/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8671 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A, L A, A A, L B, A B, F B, M B, G B, N B, D B, F B, A B, R B, R C F, G C, A C, G C, E C, P C, M C, G C, P C, M C, C C, A C, P C, V C, D C, Angelo D'Addio, Angelo D'Amico, F, D'Angelo, R, D'Angelo, Massimiliano D'Annucci, William Valentino D'Arpino, A D M, F, D R, V D N, N D C, A D G, S D M, F Maria Di Palma, G D V, F, D, D E, F F, P F, O F, P F, C F, Eugenio Gallo, Federico Fontanelli, Stefano Giannandrea, Salvatore Giudice, Lorenzo Gussago, F Iacono, Luigi Iodice, Corrado La Pira, Antonio Laera, Davide Litrico, Paolo Lupi, Ettore Maffei, Giampaolo Maisto, Daniele Malagola, Andrea Mannini, Antonio Marasciuolo, Massimiliano Marini, Michele Marotta, Maurizio Marrazzo, Cristian Masci, Vincenzo Maselli, Antonio Mastroberti, Domenico Mastrobuoni, Michele Mazzocchetti, Nicola Memoli, Giuseppe Merola, Roberto Moccia, Giuseppe Molinaro, Giuseppe Notarrigo, Pier Giorgio Orlandi, Antonio Pace, Carmine Pagnillo, Raffaele Palestra, Andrea Palumbo, Giuseppe Pane, Giulio Pantera, Paolo Pasquale Papanice, Carlo Papola, Luca Pejrani, F Perillo, Giuseppe Perotta, Vincenzo Persico, Simone Pesaresi, Claudio Petti, Giuseppe Polito, Riccardi Privitera, Antonio Rizzo, Giuseppe Ronca, Alfonso Russo, Massimiliano Ruta, Vitantonio Salamina, Massimo Salzano, Alessio Sansoni, Pietro Santacroce, Fabio Sbardella, Gennaro Scala, Dario Scarcia, Eliseo Scarpetta, Gianluca Schina, Giuseppe Serio, Salvatore Sofia, Andrea Tauro, Michele Tenerelli, Pier Paolo Toma, Nicola Travaglini, Vincenzo Tiralongo, Antonio Tufo, Nicola Varavallo, Michele Vergura, Fernando Vitale, Giuseppe Vitulli, Carmine Volpe, Giuseppe Volpe, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Senatore, Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Parisi in Napoli, via Foria 130;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica;
Ispettorato Nazionale del Lavoro in persona del Direttore pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’accertamento del diritto alla corresponsione degli incentivi di cui al d.l. n. 145/2013 (convertito nella legge n. 9/2014) ed al d.m. 25 novembre 2014 e per la condanna delle resistenti al relativo pagamento, e al risarcimento dei danni;
quanto ai motivi aggiunti:
per l’annullamento della relazione istruttoria a firma del Direttore dell’I.N.L. n. 954 del 5 maggio 2022, depositata agli atti del giudizio in pari data e dei relativi allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 luglio 2018 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno domandato l’accertamento del loro diritto alla corresponsione degli incentivi di cui al d.l. n. 145/2013 (convertito nella legge n. 9/2014) ed al d.m. 25 novembre 2014, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme e il risarcimento dei danni subiti.
Si sono costitute le amministrazioni depositando documentazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Con ordinanze n. 1905/2022 e n. 15492/2022 questo Collegio ha ritenuto necessario appurare l’effettiva applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2014 a tutto il personale ispettivo in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro ovvero l’esistenza di meccanismi premiali analoghi a quelli ivi previsti operanti in favore del personale militare in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro.
In adempimento alle predette le amministrazioni interessate hanno depositato proprie note.
Con motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2022 i ricorrenti hanno impugnato la relazione istruttoria a firma del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 954 del 5 maggio 2022 e i relativi allegati (segnatamente il decreto dirigenziale n. 15 dell’8 marzo 2021 emanato dal Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad oggetto “ Misure per l’efficientamento della funzione ispettiva ” - nella parte in cui esclude i ricorrenti dal novero del personale ispettivo ai fini dell’incentivo di cui al d.l. n. 145/2013, riservandolo al solo personale di ruolo -, e il decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali n. 29 del 6 agosto 2018 - nella parte in cui esclude i ricorrenti dal novero del personale ispettivo ai fini dell’incentivo di cui al d.l. n. 145/2013, riservandolo al solo personale di ruolo).
All’udienza del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in