TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-29, n. 202300779
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Pubblicato il 29/03/2023
N. 00779/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisa Antongiovanni in Milano, via San Calimero 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l’accertamento
e per la conseguente condanna del Ministero alla corresponsione dell’indennità di trasferimento e delle spese di trasporto quantificate rispettivamente in € 14.662,65 e in €. 8212,22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, ha chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento e delle spese di trasporto quantificate rispettivamente in € 14.662,65 e in €. 8212,22 a seguito del distacco d’autorità presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- per motivi di incompatibilità ambientale e d’opportunità, disposto con provvedimento a decorrenza immediata, notificato in data 05.04.2019 e concluso con provvedimento del 06.09.2021, in conseguenza dell’apertura di indagini penali nei suoi confronti.
A sostengo del suo diritto il ricorrente lamenta la violazione e erronea applicazione del combinato disposto della legge 1987 n. 100, dell’art. 1 legge 29.3.2001 n. 86 e dell’art 7 del dpr 11.9.2007 n. 170.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto il provvedimento adottato dall’amministrazione non è né un comando né un trasferimento d’autorità ed espressamente conteneva la dicitura “senza oneri a carico dell'Amministrazione”.
All’udienza del 1 marzo 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.