TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2019-09-23, n. 201902225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2019-09-23, n. 201902225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201902225
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 02225/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01493/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2019, proposto da “Servizi petralia” società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G D, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Istituto in Palermo, via M. Toselli, n. 5;

per l’annullamento

- del provvedimento adottato dall’INPS in data 2 gennaio 2019, mai notificato, con cui, in relazione alla domanda di attribuzione di codice autorizzazione 3 S, è stato attribuito il codice 3 S a decorrere dal 1° luglio 2017;

- del provvedimento adottato dall’INPS in data 8 aprile 2019, mai notificato, con cui, in relazione al ricorso proposto avverso il provvedimento del 2 gennaio di riconoscimento del codice di autorizzazione 3 S soltanto a decorrere dal 1° luglio 2017, confermava la decorrenza predetta;

- di ogni provvedimento antecedente o conseguenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Istituto nazionale di previdenza sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18 settembre 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorso, notificato il 7 giugno 2019 e depositato il 2 luglio successivo, che ha ad oggetto il provvedimento di attribuzione, ex art. 49 della l. n. 88 del 1989, di un codice impresa con una decorrenza diversa da quella richiesta, come correttamente dedotto dall’INPS, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ritiene, pertanto, di poter definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., come rappresentato dal Presidente alle parti, che nulla hanno obiettato.

Invero, sulla questione di giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la classificazione delle imprese operata dall’INPS si è già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dal cui orientamento, peraltro rimasto invariato nel tempo, il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi.

In particolare, è stato affermato che la controversia relativa alla classificazione ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 è devoluta - ancorché in essa si chieda l’annullamento di circolari e note dell’INPS - alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’inquadramento dell’istituto, in quanto operato in base a criteri legali tassativamente predeterminati, incide su posizioni di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (Cassazione civile, sezioni unite, 20 gennaio 1992, n. 663 e 11 novembre 1992, n. 12148;
nello stesso senso TAR Marche, I, 20 febbraio 2015, n. 154).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’applicazione dell’art. 11 del cod. proc. amm., laddove si statuisce che quando viene declinata la giurisdizione a favore di quella di altro giudice nazionale (nella specie giudice ordinario), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Tenuto conto della natura della controversia e del fatto che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della stessa da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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