TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2019-09-23, n. 201901002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2019-09-23, n. 201901002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201901002
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 01816/2019 REG.RIC.

N. 01002/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01816/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2019, proposto da


-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, F P, M A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Prizzi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-emessa dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico/SUAP del Comune di Prizzi e notificata il successivo -OMISSIS-, concernente il divieto dell'avvio di attività di recupero rifiuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che ad un sommario esame il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris , non ravvisandosi ragioni per discostarsi da quanto già affermato da questo T.A.R. con ordinanza n. 412/2019 di rigetto della domanda cautelare richiesta dal Comune di Prizzi avverso il provvedimento regionale con cui sono stati inseriti, nella autorizzazione rilasciata alla società qui ricorrente, ulteriori codici CER di rifiuti non pericolosi per la sola operazione R13, che era già prevista nella prima autorizzazione contenuta nel D.D.S. n. 851 dell’8 giugno 2016;

Considerato che sussistono quindi i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare, tenuto anche conto del dedotto danno grave ed irreparabile rispetto allo svolgimento di attività supportata da idonea e vigente autorizzazione anche per gli ulteriori codici CER di rifiuti non pericolosi per lo svolgimento della medesima operazione R13;

Ritenuto di poter rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare;

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