TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201501575

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201501575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501575
Data del deposito : 13 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02253/2013 REG.RIC.

N. 01575/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02253/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2013, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;

contro

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla liquidazione del compenso revisionale maturato sul prezzo del contratto di appalto di servizi sottoscritto il 31.12.1979, registrato il 18.1.1980, relativo al servizio dei locali e uffici del Consorzio, e successive proroghe, ex art. 1664 c.c. dal luglio 1991 al 31.12.1993, ex art. 6 L. 537/93 dall'1.1.1994 al 30.6.2006, ex art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 dall'1.7.2006 al 31.5.2009, ovvero, in subordine, ex art. 1664 c.c. dal luglio 1991 al 30.6.2006 ed ex art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 dall'1.7.2006 al 31.5.2009, con obbligo del Consorzio di operare la revisione dell'originario prezzo contrattuale, anno per anno, a decorrere dal luglio 1991 e per tutta la durata contrattuale fino al 31 maggio 2009, con conseguente condanna del Consorzio a corrispondere al ricorrente i maggiori compensi dovuti a titolo di revisione prezzi, oltre interessi legali dal maturarsi di ogni singola annualità sino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv. L. Durano, per il ricorrente e avv. L. Nilo per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ripropone, a seguito di translatio iudicii, la domanda di condanna della stazione appaltante al pagamento del compenso revisionale maturato sul prezzo del contratto di appalto relativo al servizio di pulizia della sede consortile.

Ha resistito al ricorso il Consorzio di Bonifica svolgendo articolate difese.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ decisivo rilevare che le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno transatto la vertenza avente ad oggetto i compensi revisionali richiesti dalla ditta La Stella del Sud di S G riconoscendo alla stessa, a titolo di rivalutazione ed interessi, la complessiva somma di € 18,000, oltre IVA, “a tacitazione e stralcio di ogni sua richiesta economica per il servizio di pulizia della Sede consortile espletato per il periodo dal 1991 al maggio 2009”.

Secondo quanto risulta dagli atti la proposta transattiva, poi accettata dal Consorzio, è stata avanzata in data 19. 2.2010 proprio dal Sig. S G, assistito dal legale dell’epoca: la volontà di concludere la transazione è stata poi ribadita dal ricorrente con nota del 7.4.2010, acquisita al prot. consortile al n.1487 in data 8.4.2010.

Il ricorrente, che ha rilasciato quietanza di pagamento (fatto non contestato), deduce di aver accettato le somme a mero il titolo di acconto e che, in ogni caso, la transazione sarebbe rescindibile in quanto stipulata in stato di bisogno ex art 1448 c.c..

Entrambe gli assunti non possono essere condivisi.

La transazione è stata “tombale” avendo lo S, come anticipato, accettato la somma di € 18,000, oltre IVA, “a tacitazione e stralcio di ogni sua richiesta economica per il servizio di pulizia della Sede consortile espletato per il periodo dal 1991 al maggio 2009”.

La transazione non è rescindibile per lesione (art. 1970 c.c.).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della liquidazione già effettuata dal G.O. in sede di declinatoria di giurisdizione.

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