TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202401100

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202401100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401100
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 01100/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00754/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, C S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti e per il contestuale accertamento del diritto della -OMISSIS-di accedere agli atti richiesti e posti a fondamento del procedimento di diniego della iscrizione alla c.d. white list.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che:

- la società ricorrente agisce per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura di Vibo Valentia ha respinto l’istanza di accesso, dalla medesima avanzata, degli atti posti a base del preavviso di rigetto della richiesta di iscrizione in white list;

- tale preavviso di rigetto richiama le circostanze secondo cui “l’amministratore unico di codesta ditta ad oggi risulti essere socio di società che, sebbene inattive, annoverano tra i propri soci soggetti controindicati ai fini della normativa antimafia”; “lo stesso amministratore risulta essere socio in alcune società riconducibili a S.E. e S.S., a loro volta titolari di altra ditta destinataria di informazione interdittiva antimafia in data -OMISSIS- in quanto sussistenti legami, quantomeno ambigui e ambivalenti, tra i predetti ed elementi di spicco della criminalità organizzata operante nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-”; “constatata altra cointeressenza economica con una società riconducibile al nucleo familiare di B.P.A., con legami di parentela con famiglie composte da persone gravate da numerosi precedenti di polizia e penali nonché notoriamente vicine alle cosche di ‘ndrangheta locali”;

- il diniego di accesso è quindi basato sull’art. 3 comma 1 lett. c), D.M .16.03.2022, per il quale sono sottratti dall’accesso “i documenti istruttori inerenti ai

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi