TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-11, n. 202403008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-11, n. 202403008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403008
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 03008/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Settore V Tecnico, n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023, notificata il 20 dicembre 2023, di rettifica e riproposizione dell'ordinanza n. -OMISSIS- dell'8 settembre 2023, con cui è stato ingiunto alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese “le opere relative all'abuso”, riferite all'appartamento di civile abitazione sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/4/2024:

per l'annullamento della già impugnata ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Settore V Tecnico, n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. A seguito della realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, tramite SCIA, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 5, lett. c), della l. r. n. 16/2016, da parte dell’odierna ricorrente, avente causa di -OMISSIS-, effettuato sulla frazione di un immobile situato in -OMISSIS- (la cui ulteriore porzione era di proprietà della predetta -OMISSIS-, la quale aveva presentato in data 30 dicembre 2021 un’unica SCIA per il complessivo progetto di manutenzione straordinaria delle due frazioni dell’immobile), gli uffici competenti del Comune, in data 8 marzo 2023, avevano diffidato la parte “ a continuare i lavori oggetto della SCIA in quanto il fabbricato oggetto dell’intervento ricade in zona normata A1 (Centro Storico) pertanto i lavori da realizzare sono subordinati a Permesso a Costruire ”.



2. Tale ultima nota, insieme ad una successiva e tardiva relazione “giustificativa”, era stata impugnata dalla sig.ra -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale, con ricorso n. 1146/2023 (trattandosi di atto unico inscindibile).



2.1. Successivamente, in data 8 giugno 2023, il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, aveva intimato all’odierna ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese “le opere relative all’abuso” nonostante, secondo la ricorrente, si trattasse solo di opere provvisionali.

Anche tale ordinanza era stata impugnata, con un ricorso per motivi aggiunti, dalla predetta vicina signora -OMISSIS-.



3. Esponeva che i tecnici comunali, dopo l’emanazione dei provvedimenti sopra richiamati, avrebbero accertato, con sopralluoghi condotti nelle date del 21 e 28 settembre 2023, che si sarebbe trattato di opere provvisionali, come tali nel frattempo “superate”.



4. Sennonché, l’ufficio tecnico dell’Ente, perseverando in una condotta, secondo la ricorrente palesemente illegittima, aveva emesso, in data 15 dicembre 2023, una nuova ordinanza, n. -OMISSIS-/23, di “rettifica e riproposizione” della suddetta ordinanza n. -OMISSIS-/2023, in cui, da un lato, sarebbero state indicate nuove ragioni per ritenere che i lavori, assentiti con SCIA, avrebbero richiesto l’autorizzazione mediante permesso di costruire e, dall’altro, sarebbe stato invocato un asserito ordine di rimessione in pristino della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa del 19 giugno 2023, che, in realtà, la ricorrente affermava di non aver mai ricevuto e per il quale, di conseguenza, aveva presentato istanza di accesso agli atti, non riscontrata, però, dall’Amministrazione competente.



5. Avverso tale provvedimento aveva presentato il ricorso introduttivo del giudizio in esame.



5.1 Tale ultimo provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto:

(a) la SCIA presentata e, così, i lavori realizzati in base ad essa, si sarebbero basati su un titolo abilitativo da ritenersi, per le considerazioni svolte in precedenza, ormai inoppugnabile, rispetto al quale anche il provvedimento da ultimo emesso sarebbe stato privo, altresì, dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela.

Infatti, in palese violazione sia dell’art. 27, comma 7, della legge regionale n. 7/2019 che dell’art. 19 della legge 241/1990, il provvedimento sarebbe stato adottato a scadenza già ampiamente avvenuta del termine di 30 giorni, previsto, in materia edilizia, dall’art. 19, comma 6 bis della legge 241/90, per il rilievo della carenza dei requisiti e dei presupposti della segnalazione certificata e l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
ove si fosse voluto configurare il provvedimento come esercizio dei poteri di autotutela, non sarebbero ricorsi i relativi presupposti, previsti dall’art. 21 nonies della stessa legge 241/90, ovvero (i) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
(ii) il mancato superamento di un termine non superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento e (iii) la valutazione comparativa, in contraddittorio, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati in confronto con l’interesse pubblico;
inoltre sarebbe stata omessa la necessaria comunicazione di avvio del procedimento.

(b) nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, il provvedimento non avrebbe comportato modifiche della volumetria, della destinazione e della sagoma, né variazioni sostanziali all’involucro dell’immobile.

(c) in relazione all’indicazione, nell’ordinanza, che, sulla base delle “Linee - guida dello Studio del Centro storico” (richiamate per la prima volta nel provvedimento impugnato), rientrando l’immobile tra quelli di edilizia di base qualificata, non sarebbe stato possibile effettuare la demolizione dell’edificio, replicava che non vi sarebbe stata alcuna evidenza delle ragioni per cui sarebbe stata effettuata tale classificazione dell’immobile;
ad ogni modo, il permesso di costruire sarebbe stato necessario in caso di ristrutturazione, mentre la fattispecie in esame, in quanto rientrante nella “manutenzione straordinaria”, sarebbe incontestabilmente rientrata nell’ambito per il quale, in base alle stesse Linee guida, sarebbe stata sufficiente la SCIA con autorizzazione della Soprintendenza;

(d) in sede penale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, inviatole dallo stesso Comune, rilevando espressamente, anch’essa, che l’utilizzo dello strumento della SCIA sarebbe stato giuridicamente corretto e che sarebbe stato inconferente il riferimento all’ubicazione dell’immobile in una zona normata di tipo “A1”. Tale richiesta, secondo la ricorrente, avrebbe confermato “ la carenza dei presupposti alla base della pretestuosa richiesta del Permesso di Costruire ”.

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