TAR Brescia, sez. I, sentenza 2009-05-04, n. 200900885
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00885/2009 REG.SEN.
N. 01397/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2003, proposto da:
Perducaj G, rappresentato e difeso dagli avv. S M, A T, con domicilio eletto presso S M in Brescia, via Cavallotti, 7 (030/295876) @;
contro
Prefetto di Brescia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 4 marzo 2003 codice domanda 12387220, con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia ha denegato la legalizzazione richiesta dal ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
G Perducaj impugna nella sede presente il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che denega la legalizzazione richiesta nel suo interesse da tale Federico Perlotti, quale suo datore di lavoro nel periodo richiesto dalla legge, in quanto egli sarebbe stato destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, ostativo alla legalizzazione stessa ai sensi dell’art. 8 lettera a) della l. 9 ottobre 2002 n°222 (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato).
A sostegno deduce varie argomentazioni, riassumibili in un unica censura di difetto di motivazione, che irragionevolmente precluderebbe il richiesto beneficio allo straniero espulso in via coattiva, il quale verserebbe in situazione identica a quella degli altri clandestini.
Si è costituita l’amministrazione, con atto 9 dicembre 2003 e memoria 2 aprile 2009, domandando la reiezione del ricorso.
Accolta la domanda cautelare, come da ordinanza 19 dicembre 2003 n°1250, nella quale valorizzava la pendenza della questione di legittimità costituzionale della norma invocata a fondamento del diniego, la Sezione all’udienza del giorno 16 aprile 2009, tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
1. Il ricorrente, come accennato in narrativa, ha richiesto, al fine di poter lecitamente rimanere sul territorio nazionale, la cd. legalizzazione ai sensi della l. 9 ottobre 2002 n°222, che com’è noto permetteva di rilasciare, in sostanza senza formalità ulteriori, il permesso di soggiorno agli stranieri che potessero in qualsiasi modo, dimostrare di aver prestato per almeno tre mesi attività lavorativa in Italia, nel periodo indicato dalla legge stessa, purché non ricorressero talune cause ostative pure da essa previste, in particolare, per quanto qui interessa, esser stato destinatario di un precedente provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.
2. La questione di legittimità costituzionale della norma appena citata è stata a suo tempo sollevata da molti TAR, ed anche da questa Sezione, in sostanza assumendo che essa non avrebbe consentito di apprezzare le circostanze del caso concreto;è stata peraltro definita in senso negativo da Corte costituzionale 26 maggio 2006 n°206, la quale ha ritenuto che il legislatore sia titolare in proposito di ampia discrezionalità, esercitata nella specie in modo non irragionevole. In base a ciò il ricorso va respinto, perché non è contestato che il ricorrente versi nella fattispecie ostativa, essendo stato destinatario di provvedimento di espulsione nei termini di cui in premesse.
3. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.