TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-18, n. 201305180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-18, n. 201305180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201305180
Data del deposito : 18 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04323/2008 REG.RIC.

N. 05180/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04323/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2008, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dagli avv. A M, K M e A M, con domicilio eletto in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 231 presso lo studio dell’Avv. M d M

contro

Comune di San Marco dei Cavoti, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.

per la declaratoria

- di illegittima occupazione delle aree di proprietà del ricorrente di cui alla delibera di G.M. n. 79 del 26.5.2003 per omessa adozione nei termini del decreto di esproprio;

- per la restituzione, ove possibile, delle aree occupate e, comunque, per il risarcimento del danno patito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame Diodoro Carpinelli ha agito nei confronti del Comune di San Marco dei Cavoti per far dichiarare l’illegittimità dell’occupazione di un suolo di sua proprietà, in quanto non seguita nei termini dal decreto di esproprio, nonché per ottenere la restituzione degli immobili e il risarcimento dei danni.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

All’odierna udienza, nella quale non è comparso il procuratore della parte ricorrente cui quindi non è stato possibile fare avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che parte ricorrente, in difetto di costituzione in giudizio del Comune intimato, non ha depositato agli atti causa la ricevuta di ritorno attestante l’avvenuta notifica, a mezzo posta, del ricorso a quest’ultimo.

Va rilevato in proposito che «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notifica di un atto a mezzo del servizio postale non costituisce un elemento costitutivo del procedimento di notificazione, essendo richiesta dalla legge ai soli fini della prova del perfezionamento di tale procedimento e quindi dell'effettiva instaurazione del contraddittorio», cosicché «l'omessa produzione di tale avviso non dà vita a un caso di nullità della notifica, non consentendo quindi la rinnovazione dell'atto, ma va qualificata unicamente come situazione di mera incertezza sulla effettiva e corretta instaurazione del contraddittorio» (cfr. C.d.S., 2 settembre 2011, n. 4958).

Ed infatti, per continuare con le parole dello stesso Supremo Giudice amministrativo, «si tratta di una condizione transitoria, destinata a risolversi vuoi con la costituzione in giudizio della parte intimata, vuoi con la successiva azione della stessa parte notificante, con espressa richiesta rivolta al giudice di concessione della rimessione in termine, purché dimostri che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non gli è addebitabile in alcun modo e che è conseguenza di un fatto incolpevole al di fuori della sua sfera di controllo, in tal modo correttamente temperandosi le esigenze del diritto di difesa ( ex art. 24 Cost.) e del giusto processo ( ex art. 111 Cost.)».

Alla luce di tali principi, tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato ed in assenza di «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti in fatto» che facciano ritenere ex art. 37 c.p.a. l’errore scusabile del ricorrente, l’emergenza processuale dell’omessa produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Nulla va disposto per le spese.

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