TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-27, n. 202301852

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-03-27, n. 202301852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301852
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 01852/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01525/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone e Antonio Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale prot. -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare, della lettera di accompagnamento prot. -OMISSIS- e del relativo verbale di notifica;

quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale prot. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto dirigenziale prot. -OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa aveva disposto nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, ai sensi dell’articolo 916 del codice dell’ordinamento militare, in connessione con la pendenza di un procedimento penale a suo carico per truffa continuata pluriaggravata.

Il provvedimento si fondava, in particolare:

- sulla -OMISSIS-, con la quale il Tribunale Militare di Napoli aveva condannato il ricorrente alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e alla pena accessoria della rimozione del grado, per il reato di cui all’articolo 234 del codice penale militare di pace;

- sul fatto che il comportamento tenuto dal Sottufficiale avesse “ minato il rapporto di fiducia con l’Amministrazione ”.

2. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione – in accoglimento dell’istanza cautelare – ha disposto il riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione, tenendo conto dei motivi del ricorso, della documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e della sentenza -OMISSIS-, che (come si vedrà meglio oltre) ha riconosciuto il vizio parziale di mente dell’imputato, ridotto la pena, concesso la sospensione condizionale e la non menzione.

3. In adempimento dell’ordinanza, l’Amministrazione – avendo “ attentamente riesaminato il provvedimento impugnato alla luce dei motivi del ricorso e delle sopravvenienze intervenute dopo la sua adozione ” – ha adottato il provvedimento prot. -OMISSIS-, impugnato con motivi aggiunti, con il quale ha disposto “ l’integrale conferma del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- ”.

3.1. Il nuovo provvedimento, ancorché di esito analogo, sostituisce e supera il precedente, determinando l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse.

3.2. La conferma della sospensione precauzionale si fonda sulla gravità della condotta accertata (“ truffa continuata pluriaggravata ”), ancorché con sentenza penale di condanna non irrevocabile, e sulle seguenti ulteriori considerazioni;

a) che “ la rimozione, in assenza del beneficio della sospensione condizionale della pena [che però è stato riconosciuto in appello] , … avrebbe senz’altro comportato la cessazione dal servizio permanente del Sottufficiale, la risoluzione del suo rapporto di impiego e il suo collocamento in congedo come militare senza alcun grado (Soldato), senza la necessità di un previo giudizio disciplinare, in forza di quanto disposto dall’articolo 866 del Codice dell’Ordinamento Militare ”;

b) che “ la riduzione della pena intervenuta in appello per il riconoscimento del vizio parziale di mente lascia comunque impregiudicata, sotto il profilo disciplinare, l’assoluta gravità della reiterata condotta posta in essere dal Sottufficiale in un ampio arco temporale, la quale, nonostante il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice di secondo grado, ben

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