TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202401116
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 01116/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio;
contro
Comune di -OMISSIS- e UTG - Prefettura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del verbale n. 32 del 12 maggio 2024 relativo alla non ammissione della lista "-OMISSIS-" alla competizione elettorale per il Comune di -OMISSIS-, relativamente alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 21 maggio 2024 il dott. Paolo Nasini e udito il ricorrente personalmente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La VIII Sottocommissione circondariale di -OMISSIS-, con verbale n. 32 del 12 maggio 2024, ha escluso la lista “-OMISSIS-” dalla competizione elettorale per il Comune di -OMISSIS-, relativamente alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;
A fondamento dell’esclusione la Sottocommissione ha rilevato che ‹‹ la lista di candidati alla carica di consigliere comunale contiene un numero di candidati inferiore al numero minimo previsto per i comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti anche considerando la riduzione a 3/4 prevista per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dall'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, segnatamente 8 anziché 9 ››.
L’odierno ricorrente ha, quindi, depositato ricorso in data 17 maggio 2024, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione indicato in epigrafe, deducendo che il giorno 11 maggio 2024, al momento della consegna della lista, il responsabile dell’Ufficio Elettorale aveva consegnato la ricevuta di presentazione della lista dando conto del fatto che la stessa era completa.
Nessuno si è costituito in giudizio per le Amministrazioni interessate.
All’esito dell’udienza pubblica speciale del 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come rilevato d’ufficio dal Collegio all’udienza che precede, in primo luogo, il ricorso è inammissibile per omessa notifica dello stesso alle