TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202401116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202401116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401116
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 01116/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio;

contro

Comune di -OMISSIS- e UTG - Prefettura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del verbale n. 32 del 12 maggio 2024 relativo alla non ammissione della lista "-OMISSIS-" alla competizione elettorale per il Comune di -OMISSIS-, relativamente alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 21 maggio 2024 il dott. Paolo Nasini e udito il ricorrente personalmente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La

VIII

Sottocommissione circondariale di -OMISSIS-, con verbale n. 32 del 12 maggio 2024, ha escluso la lista “-OMISSIS-” dalla competizione elettorale per il Comune di -OMISSIS-, relativamente alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024;

A fondamento dell’esclusione la Sottocommissione ha rilevato che ‹‹ la lista di candidati alla carica di consigliere comunale contiene un numero di candidati inferiore al numero minimo previsto per i comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti anche considerando la riduzione a 3/4 prevista per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dall'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, segnatamente 8 anziché 9 ››.

L’odierno ricorrente ha, quindi, depositato ricorso in data 17 maggio 2024, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione indicato in epigrafe, deducendo che il giorno 11 maggio 2024, al momento della consegna della lista, il responsabile dell’Ufficio Elettorale aveva consegnato la ricevuta di presentazione della lista dando conto del fatto che la stessa era completa.

Nessuno si è costituito in giudizio per le Amministrazioni interessate.

All’esito dell’udienza pubblica speciale del 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come rilevato d’ufficio dal Collegio all’udienza che precede, in primo luogo, il ricorso è inammissibile per omessa notifica dello stesso alle Amministrazioni resistenti in conformità all’art. 129 c.p.a..

Quest’ultima norma, infatti, prevede, al comma 1, che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

In particolare, ai sensi del comma 3, entro il termine di tre giorni sopra indicato, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Pertanto, il ricorso è inammissibile.

In ogni caso, il ricorso è infondato in quanto correttamente la Sottocommissione ha riscontrato solo otto dichiarazioni di candidatura, numero inferiore al minimo di 9 richiesto in ragione delle caratteristiche del Comune di -OMISSIS-.

La motivazione addotta dalla Sottocommissione, infatti, è conforme al dettato dell’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000, in forza del quale ‹‹ ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti ››.

La Sottocommissione, peraltro, ha considerato il parametro più favorevole del numero di candidati previsto per i comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti, tenendo conto altresì la riduzione a 3/4 prevista per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

D’altronde, anche tenendo conto di quanto precede, il numero minimo di candidati per il Comune di -OMISSIS- avrebbe dovuto essere pari a 9, mentre nel caso di specie è pacifico che la lista esclusa contemplava solo otto candidati.

A nulla rileva che il ricorrente abbia inviato successivamente alla presentazione delle liste l’accettazione di candidatura e il certificato elettorale della sig.ra -OMISSIS-, perché la decisione della Sottocommissione non poteva che fondare le proprie valutazioni solo sulla documentazione presentata tempestivamente.

Non è possibile nemmeno muovere censure sul piano dell’omesso soccorso istruttorio, posto che nelle controversie “elettorali”, per orientamento giurisprudenziale consolidato, è applicabile solo eccezionalmente atteso che «la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 31 gennaio 2023, n. 1109).

In tal senso, la disposizione dell’art. 33, d.p.r. n. 570/1960, è stata interpretata in modo tassativo ai fini di mera regolarizzazione di elementi della dichiarazione solo formalmente viziati a condizione che non ne derivi alcun dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto di presentazione delle candidature, non potendosi consentire alcuna ricostruzione postuma per sanare eventuali lacune sostanziali della procedura (Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210).

Conseguentemente, l’attivazione del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale può dirsi ammissibile solo nel caso in cui vengano in rilievo mere irregolarità formali e siano ravvisabili le ‹ipotesi individuate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 2910/2015;
Sez. III, n. 2472/2017) come idonee all’attivazione del soccorso istruttorio nel (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione)› (in tal senso, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210).

Nel caso di specie, i presupposti eccezionali per l’attivazione del soccorso istruttorio sopra indicati, non sono stati né dedotti, né dimostrati.

Ne rileva, infine, quanto ufficiosamente ed eventualmente asserito dal responsabile dell'Ufficio Elettorale, circostanza peraltro non dimostrata da parte ricorrente.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti.

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