TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300636

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300636
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 00636/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00824/2021 REG.RIC.

N. 00881/2022 REG.RIC.

N. 00896/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 824 del 2021, proposto da
Romagna Giochi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore M T rappresentata e difesa dagli avvocati C B e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Zanetti in Bologna, via Lodovico Savioli 11/A;

nei confronti

Chiesa Parrocchiale Maria Ausiliatrice, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da
Romagna Giochi, in persona del legale rappresentante pro tempore e G Pier Luigi titolare della licenza ex art. 88 t.u.l.ps., rappresentati e difesi dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Zanetti in Bologna, via Lodovico Savioli 11/A;

Questura di Rimini, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Scuola Infanzia Paritaria Don Masi, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2022, proposto da
Romagna Giochi S.r.l., Start &
Play S.r.l.s, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Rimini, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Zanetti in Bologna, via Lodovico Savioli 11/A;

nei confronti

Scuola Primaria Griffa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

quanto al ricorso n. 824 del 2021:

- in parte qua della Deliberazione del Consiglio Comune di Rimini n. 9 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17 ottobre 2019 ed integrata con deliberazione di C.C. N. 4 del 15.02.2020 Approvazione definitiva” pubblicata sul

BURERT

Regione Emilia Romagna del 14 aprile 2021 ed in particolare per l'annullamento delle modifiche inserite all'art. 68 commi 2 e 3 della Normativa Tecnica del Regolamento Edilizio Comunale (RUE) che impediscono la delocalizzazione e l'istallazione dell'attività di sala giochi in ambito ASP 1.

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente ed in particolare, per quanto in questo contesto possa interessare alla domanda del ricorrente in questa controversia,

a) della deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 388 del 10/12/2019 “Aggiornamento della mappature dei luoghi sensibili approvata con delibera della Giunta Comunale n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (LR 5/13)”;

b) della deliberazione Giunta Comunale di Rimini n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (LR 5/13 )”;.

quanto al ricorso n. 881 del 2022:

- del provvedimento della Questura di Rimini divisione PAS cat. 11E/2022 emesso e notificato con PEC in data 22 novembre 2022 a mezzo del quale il primo Dirigente della PS responsabile dell'Ufficio PAS della Questura di Rimini dr. M S, invitava il sig. G Pier Luigi, titolare dell'autorizzazione di polizia a riconsegnare le licenze ex art. 88 TULPS rilasciate in data 15.01.2014 e successive modifiche e integrazioni per la raccolta del gioco a mezzo videoterminali VLT,

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente ed in particolare, per quanto nel presente contesto possa interessare alla domanda del ricorrente in questa controversia,

a) della Deliberazione del Consiglio Comune di Rimini n. 9 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17 ottobre 2019 ed integrata con deliberazione di C.C. N. 4 del 15.02.2020 Approvazione definitiva” pubblicata sul

BURERT

Regione Emilia Romagna del 14 aprile 2021 ed in particolare per l'annullamento delle modifiche inserite all'art. 68 commi 2 e 3 della Normativa Tecnica del Regolamento Edilizio Comunale (RUE) nella parte che impediscono la delocalizzazione e l'istallazione dell'attività di sala giochi in ambito ASP 1.

b) della deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 388 del 10/12/2019 “Aggiornamento della mappature dei luoghi sensibili approvata con delibera della Giunta Comunale n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/13)”;

c) della deliberazione Giunta Comunale di Rimini n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (LR 5/13 )”;
tali ultimi provvedimenti presupposti a quello impugnato in questa sede sono stati già impugnati con il ricorso RG n. 824/2021;.

quanto al ricorso n. 896 del 2022:

- del provvedimento della Questura di Rimini divisione PAS cat. 11E/2022 emesso e notificato con PEC in data 25 novembre 2022 a mezzo del quale il primo Dirigente della PS responsabile dell’Ufficio PAS della Questura di Rimini dr. M S, invitava la sig.ra L TAN titolare dell’autorizzazione di polizia a riconsegnare le licenze ex art. 88 TULPS rilasciate in data 15.01.2014 e successive modifiche e integrazioni per la raccolta del gioco a mezzo videoterminali VLT;

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente ed in particolare, per quanto nel presente contesto possa interessare alla domanda del ricorrente in questa controversia,

a) della Deliberazione del Consiglio Comune di Rimini n. 9 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17 ottobre 2019 ed integrata con deliberazione di C.C. N. 4 del 15.02.2020 Approvazione definitiva” pubblicata sul

BURERT

Regione Emilia Romagna del 14 aprile 2021 ed in particolare per l'annullamento delle modifiche inserite all'art. 68 commi 2 e 3 della Normativa Tecnica del Regolamento Edilizio Comunale (RUE) nella parte che impediscono la delocalizzazione e l'istallazione dell'attività di sala giochi in ambito ASP 1.

b) della deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 388 del 10/12/2019 “Aggiornamento della mappature dei luoghi sensibili approvata con delibera della Giunta Comunale n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/13)”;

c) della deliberazione Giunta Comunale di Rimini n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (LR 5/13 )”;.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini, del Ministero dell'Interno e della Questura di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con i ricorsi in esame Romagna Giochi s.r.l. titolare di due sale per la raccolta del gioco lecito nel comune di Rimini in viale Principe Piemonte e viale Regina Elena, ha impugnato vari atti assunti sia dal Comune che dal Questore della Provincia di Rimini volti, rispettivamente, a inibire l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito e a revocare la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s.

Segnatamente con il ricorso Rg 824/21, trasposto da ricorso straordinario in seguito all’opposizione notificata dall’Amministrazione comunale, la società Romagna Giochi ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comune di Rimini n. 9 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017” unitamente alle presupposte deliberazioni G.C. nn. 340/2017 e 388/2019 inerenti la mappatura dei luoghi sensibili ai sensi del co. 2 bis dell'art. 6 L.R. 5/2013.

Con il secondo ricorso Rg. 881/2022 ha impugnato l’atto del Questore di Rimini del 22 novembre 2022 avente ad oggetto il ritiro della licenza rilasciata ex art. 88 t.u.l.p.s. a G Pier Luigi della sala di viale Principe di Piemonte n. 6 motivato dalla definitività delle suindicate deliberazioni G.C. n. 388/19 e 340/2017 per effetto delle quali è conseguita la chiusura dell’esercizio perché posto entro il limite distanziale di 500 mt. imposto per i luoghi sensibili.

Con il terzo ricorso n. 896/2022 Romagna Giochi s.r.l. ha analogamente impugnato l’atto del Questore di Rimini del 25novembre 2022 avente ad oggetto sempre il ritiro della licenza rilasciata ex art. 88 t.u.l.p.s. a Trifan Laura della sala di viale Regina Elena n. 25 motivato con analoga motivazione, unitamente alle presupposte deliberazioni comunali G.C. n. 340/2017 e 388/2019.

A sostegno del ricorso Rg. 824/2021 parte ricorrente ha dedotto due motivi di gravame così sintetizzabili.

I)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, PROT.1 CEDU.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 PRELEGGI AL CODICE CIVILE.VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L.R. EMILIA ROMAGNA N. 5/2013. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA: gli atti gravati determinerebbero l’effetto espulsivo dell’attività di raccolta del gioco lecito senza la previsione di alcun indennizzo, in violazione dell’art. 41 Cost oltre che del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, peraltro con disposizioni di carattere retroattivo in quanto efficaci anche nei confronti degli esercizi già in attività.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L.R. EMILIA ROMAGNA N. 5/2013. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria per quanto attiene alle modifiche del RUE (art. 68) inserite nella delibera C.C. n. 9/21 . Eccesso di potere per sviamento di potere: sarebbe stato violato l’affidamento della ricorrente in merito alla compatibilità urbanistica dell’immobile ubicato in via Circonvallazione 57/B ed individuato come idoneo alla delocalizzazione dell’attività.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata rituale impugnazione delle presupposte deliberazioni G.C. n. 340/17 e 388/19 di carattere direttamente ed immediatamente lesivo secondo la stessa giurisprudenza dell’adito Tribunale Amministrativo. Secondo la difesa comunale il denunziato effetto espulsivo deriverebbe dalle deliberazioni di mappatura e non dalla variante al RUE;
il parere del Dirigente SUAP del 4 agosto 2020 ”ex adverso” citato inoltre non sarebbe fonte di legittimo affidamento risultando espressamente condizionato al procedimento di variante in itinere. Quanto poi all’impugnata variante l’indice di insediabilità negli ambiti ASP 1 sarebbe pari al 67 % e non allo 0 % come indicato nelle perizie tecniche allegate dalla ricorrente.

La difesa di parte ricorrente, di contro, ha replicato alle eccezioni in rito, evidenziando come il lamentato effetto espulsivo conseguirebbe a suo dire dall’approvazione della variante al RUE ed insistendo perché l’adito Tribunale disponga verificazione ex art. 66 c.p.a. al fine di accertare in concreto l’effetto espulsivo in riferimento al territorio del Comune di Rimini, come fatto per altre analoghe controversie.

Con il ricorso Rg. 881/2022 avente come detto ad oggetto l’atto questorile di ritiro della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., parte ricorrente ha dedotto due motivi di gravame, così riassumibili:

I)Violazione di legge per violazione e falsa applicazione art. 9, 11 e 88 TULPS. Violazione del principio del giusto procedimento Legge 241/90. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento: la sopravvenuta disciplina in tema di distanze dai luoghi sensibili non dovrebbe incidere sulla titolarità della licenza ottenuta ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s.

II)VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 1 Prot.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi