TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-07-19, n. 201002485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-07-19, n. 201002485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201002485
Data del deposito : 19 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00234/2007 REG.RIC.

N. 02485/2010 REG.SEN.

N. 00234/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 234 del 2007, proposto da:
C A,
rappresentato e difeso dagli avv. G C, F R,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Brescia, c.so Magenta, 43/D (030/292141) @;

contro

COMUNE DI CENATE SOTTO,
rappresentato e difeso dall'avv. F G,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G in Brescia, via Saffi, 5;

nei confronti di

NEW FIT SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL,
rappresentato e difeso dall'avv. D B,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D B in Brescia, via Cadorna 7;

GAMBA ALBERTO,
non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio comunale 3.11.2006, n. 46 di esame osservazioni ed approvazione definitiva variante al p.r.g. ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cenate Sotto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il geometra Camozzo Alberto impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Cenate Sotto del 3. 11. 2006, n. 46 recante esame osservazioni ed approvazione definitiva di variante al p.r.g..

Il ricorrente ritiene che tale variante sia lesiva dei propri legittimi interessi in quanto sanerebbe alcune difformità realizzate dalla controinteressata New Fit srl nel corso di un intervento di esecuzione di un centro sportivo adiacente ad immobile del ricorrente (in particolare, con la variante si alza l’altezza massima di zona per le strutture sportive asseritamene legittimando quel punto a posteriori l’altezza dei campi da tennis realizzate nel centro edificato dalla New Fit).

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo, perché si tratterebbe di una variante approvata con procedura semplificata in violazione dell’art. 2, co. 4, l. r. 23/97, che vieta di sanare con essa interventi abusivi;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo, perché si tratterebbe di una variante approvata con procedura semplificata in violazione dell’art. 2, co. 2, l.ett. i) l.r. 23/97, che - in forza della circolare regionale 37/97 – potrebbe disciplinare solo la parte generale del corpo normativo dello strumenti di piano, e non cambiare, come nel caso in esame, gli indici di zona;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo, perché si tratterebbe di una variante approvata con procedura semplificata in violazione anche dell’art. 2, co. 2, l. r. 23/97, sempre perché realizzata a sanatoria di interventi abusivi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cenate Sotto, che deduceva l’irricevibilità per tardività del ricorso, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi;
in prossimità dell’udienza di merito si costituiva anche la New Fit, che pure deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 6. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile, come correttamente dedotto dalla parte resistente.

La delibera di approvazione della variante impugnata in questo giudizio è stata pubblicata all’albo comunale il 10. 11. 2006, ed è rimasta pubblicata per 15 gg. fino al 25. 11. 2006.

Questo Tribunale ha già sostenuto nella sentenza 28. 2. 2008, n. 437, conformemente a giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr. per tutte T.r.g.a. Trentino Alto Adige, Bolzano, 11 dicembre 2007, n. 373;
Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228) che il termine per impugnare lo strumento urbanistico decorre dal termine ultimo di pubblicazione dello stesso nelle forme legali, atteso che le stesse creano una presunzione di conoscenza dei contenuti del provvedimento impugnato non superabile da prova contraria.

Nel caso in esame, pertanto, il termine decorreva dal 25. 11. 2006 (dies a quo da non computare nel termine), ma il ricorso è stato notificato solo il 3. 2. 2007 (data di consegna per le notifiche), e quindi quando era decorso il termine massimo di cui all’art. 21, co. 1, l. 1034/1971.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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