TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-04, n. 202100462
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00462/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2021, proposto da
Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano e Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;
contro
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota ART prot. 00200382020 trasmessa alla ricorrente con PEC del 18.12.2020;
e per quanto occorrere possa
- della delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto, per l'anno 2019;
- del d.P.C.M. 17 gennaio 2019 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 141/2018;
- della Determina del Segretario generale n. 21/2019 datata 26 febbraio 2019 che detta la “ Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019 ”;
- della nota dell’ART del 5 aprile 2019, con cui si informa dei provvedimenti di cui sopra, relativi al contributo per l’anno 2019;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Carlo Testori e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con un ricorso depositato il 19/2/2021 la società Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in primo luogo, la nota dell’Autorità di regolazione dei trasporti prot. 00200382020 trasmessa alla ricorrente con PEC del 18/12/2020 avente ad oggetto: “ Accertamento contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti - Annualità 2019 ”.
La predetta società, qualificandosi come “ concessionaria dell’attività di manovra nel sito portuale di Genova, affidatole dall’Autorità Portuale di Genova… a partire dal 2015 per la durata di cinque anni ”, nonché esercente in Italia di attività di trasporto ferroviario anche internazionale di merci, contesta in sostanza la richiesta di ART di ricevere, a titolo di contributo per l’anno 2019, la somma complessiva di euro 6.357,86, riferita a servizi di manovra e di locomozione (trazione).
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti, che ha formulato eccezioni di rito e controdeduzioni nel merito.
All’udienza del 28 aprile 2021, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria, la causa è passata in decisione.
2) Prima di esaminare altri profili è opportuno fornire precisazioni in ordine al rapporto tra la presente controversia e la sentenza di questo Tribunale 27 gennaio 2020 n. 72, pronunciata su un ricorso proposto da diverse imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario di merci (tra cui Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari s.r.l.) contro la delibera ART n. 141/2018 relativa al contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2019.
A tale sentenza hanno fatto ripetuto riferimento le parti sia nel procedimento amministrativo sia nella presente sede processuale.
2.1) Si legge nella sentenza citata che “ la parte ricorrente ha mosso le proprie censure ed argomentazioni esclusivamente con riferimento all’attività di trasporto ferroviario di merci; nelle proprie difese l’ART ha evidenziato che le ricorrenti svolgerebbero anche gestione di impianti di servizio. Premesso che, come detto, tale puntuale precisazione non si rinviene nella missiva (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) di cui le ricorrenti sono state destinatarie, resta il fatto che, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso, l’attività di manovra scali ferroviari non è oggetto del contendere ”.
Così delimitato il perimetro della controversia, questo Tribunale ha accolto il ricorso “ essendo fondato il primo motivo per la parte in cui evidenzia come l’attività di trasporto ferroviario di merci non è interessata da regolazione e conseguentemente da oneri di versamento del contributo ”; e ha conseguentemente annullato la delibera impugnata “ nella parte in cui, all’art. 1 comma 1 lett. f), prevede il pagamento del contributo 2019 per il funzionamento dell’Autorità a carico dei soggetti che esercitano “servizi di trasporto ferroviario di merci” ”, con la seguente precisazione: “ Resta facoltà dell’Autorità individuare puntualmente ulteriori attività che potrebbero essere oggetto di regolazione ”.
2.2) Alla luce di quanto precede è evidente che il TAR si è pronunciato circa la debenza o meno del contributo 2019 da parte della società ricorrente con esclusivo riguardo all’attività di trasporto ferroviario di merci. La sentenza n.