TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2013-03-21, n. 201300736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2013-03-21, n. 201300736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300736
Data del deposito : 21 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03103/2012 REG.RIC.

N. 00736/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03103/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3103 del 2012, proposto da:

Siemens Renting S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. A D, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 2;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

per l'annullamento

del decreto ingiuntivo n. 34629/11 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano per recupero somme dovute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per locazione operativa di macchine fotocopiatrici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 34629/11 emesso per recupero somme dovute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per locazione operativa di macchine fotocopiatrici, oltre che per la restituzione delle apparecchiature;

Rilevato che il decreto non è stato opposto ed è stato quindi munito di formula esecutiva, per la somma di euro 65.723,88 a titolo di capitale, oltre ad interessi dal dovuto al saldo effettivo, alle spese per il procedimento monitorio liquidate in euro 694,00 per diritti, euro 890,00 per onorari, euro 312,00 per esborsi ed alle spese successive eventualmente occorrende, all'IVA e CPA come per legge, oltre che per la restituzione delle macchine fotocopiatrici succitate.

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 112 c.p.a. lett. c), possono essere titolo per il ricorso in ottemperanza le sentenze e gli altri provvedimenti ad esse equiparati, se passati in giudicato e che, in tale ambito, rientrano anche i decreti ingiuntivi non opposti;

Rilevato che, come asserito dalla ricorrente e non contestato dall’amministrazione, quest’ultima ha provveduto al pagamento di euro 57.670,66;

che, dunque, l’amministrazione risulta ancora debitrice della somma residua di euro 8.053,22 per sorte capitale, oltre alle spese e agli interessi ingiunti nel decreto, a far data dall’emissione dello stesso all’effettivo saldo;

che tale quantificazione deve ritenersi corrispondente a quella ancora dovuta, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., in quanto effettuata dalla ricorrente e non contestata dall’amministrazione, che, peraltro, ha omesso di costituirsi in giudizio;

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