TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-12-15, n. 201412634
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N. 12634/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09566/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9566 del 2014, proposto da:
avv. C C, rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. C I, presso il cui studio, in Roma, corso Trieste, 173, è elettivamente domiciliato;
contro
Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, Ufficio Elettorale della Circoscrizione III (Italia Centrale), Ufficio Elettorale della Circoscrizione V (Italia Insulare), in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giovanni La Via, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Luigi Guerrieri, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Dora, 1;
per l'annullamento
parziale dell'atto di proclamazione degli eletti nella consultazione elettorale per il Parlamento europeo del 25.05.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, degli Uffici Elettorali della Circoscrizione III e della Circoscrizione V, nonchè di Giovanni La Via;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante espone di aver partecipato alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, svoltesi il 25.5.2014, risultando il secondo nella lista del NCD – UDC per la circoscrizione dell’Italia Centrale. Precisa che a tale lista sono stati assegnati 3 seggi nella circoscrizione nazionale e che in base al numero dei voti i 3 seggi avrebbero dovuto essere assegnati alla circoscrizione dell’Italia meridionale, a quella del nord-ovest e a quella dell’Italia centrale, ma che in base ad un preteso principio di rappresentanza territoriale l’Ufficio elettorale centrale ha assegnato il terzo seggio alla circoscrizione V (Italia Insulare). Rimarca il suo interesse al ricorso sul rilievo che la persona che ha ottenuto il maggior consenso nella circoscrizione dell’Italia Centrale è il Ministro Beatrice Lorenzin, la cui carica è incompatibile con il mandato europeo e che comunque ha pubblicamente dichiarato, durante e dopo la campagna elettorale, che non avrebbe rinunciato a tale carica. Soggiunge che in ogni caso anche coloro che non hanno avuto il massimo dei consensi hanno interesse all’attribuzione di un seggio alla propria lista in vista di possibili subentri ed infine che il secondo comma dell’art. 42 della L. n. 24/1979 prevede che il ricorso può essere presentato da qualsiasi elettore.
Ciò posto il ricorrente, pur asserendo di non ignorare che l’Ufficio elettorale nazionale (discostandosi dal proprio precedente orientamento del 2009 in cui aveva motivatamente escluso che la rappresentanza territoriale potesse prevalere sulla rappresentanza politica proporzionale) ha tenuto conto, nella sua deliberazione del 2014, di un parere del 27.11.2013 della I Sezione consultiva del Consiglio di Stato, a sua volta fondato sulla sentenza n. 2886/2011 dello stesso Consesso, chiede che una “accurata riflessione” sulla corretta interpretazione della legge conduca comunque all’accoglimento del ricorso. Al riguardo insta per l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti delle consultazioni elettorali di cui trattasi, per la correzione dei risultati elettorali e per il riconoscimento che il partito NCD – UDC ha conseguito un seggio nella circoscrizione dell’Italia Centrale e non in quella delle isole.
II. Propone quindi le censure sinteticamente di seguito riportate:
1) Errore nell’affermazione di abrogazione dell’art. 21 della L. n. 18/1979. Illogicità manifesta. La tesi della garanzia di rappresentanza territoriale con la conseguente cessione dei seggi “esuberanti” di una circoscrizione ad altra circoscrizione “carente” si fonda invero sull’idea che l’integrazione dell’art. 2 della L. n. 18/1979 ad opera della successiva legge 9.4.1984, n. 61 abbia abrogato per incompatibilità il comma 3 dell’art. 21 della L. 18/79. Ma questa tesi è erronea, sulla base del principio “ubi lex voluit dixit”, poichè la legge del 1984, che pure ha rivisitato interamente la legge del 1979, ha lasciato immutato l’art. 21. Evidentemente la voluntas legis non è stata quella di introdurre nell’art. 2 una garanzia territoriale. E d’altra parte è significativo in proposito il confronto con diverse legislazioni elettorali regionali, da cui si evince che non basta la predeterminazione del numero dei candidati per vincolare il numero degli eletti nella singola circoscrizione. Laddove è emersa infatti la preoccupazione di una garanzia territoriale la legge regionale ha espressamente previsto un metodo rigido (Marche e Veneto), oppure ha formulato una regola di rappresentanza territoriale attenuata che non impedisce la trasmigrazione dei seggi (Toscana, Campania, Lazio, Lombardia, Umbria). Inoltre, anche prima della legge 61/1984, la Tabella A allegata al testo normativo del 1979 indicava i minimi e i massimi dei seggi per ogni circoscrizione. La sostituzione, nel 1984, con un numero fisso di seggi, non ha cambiato il senso della disposizione. Si tratta pur sempre di previsione di seggi anteriormente alle elezioni, mentre l’assegnazione dei seggi alle liste è operazione che presuppone che vi siano voti validi da ripartire in seggi ad elezione avvenuta. In sostanza è solo il numero di candidature nelle varie liste ciò che è tenuto presente dalla tabella A, sia prima che dopo la legge del 1984. La stessa Consulta, intervenuta nella vicenda con la sentenza n. 271/2010, ha dichiarato l’inammissibilità delle censure mosse all’art. 21 della legge n. 18/1979. Inoltre, quanto alla pretesa di applicabilità dell’art. 83 del DPR n. 361/1957 (Norme per l’elezione della Camera dei Deputati), la stessa Corte Costituzionale ha scritto in detta sentenza che “spetta al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata” E che “in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata” la Corte stessa “non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata”. Donde, ad avviso del ricorrente, l’irragionevolezza dell’interpretazione dell’art. 2 tacitamente abrogativa dell’art. 21 decisa dal Consiglio di Stato (che poi, oltretutto, immediatamente dopo, decidendo su analoga questione, ha respinto il ricorso, con sentenza n. 4786 del 16.8.2011, invocando proprio la decisione costituzionale citata).
Sostiene ancora l’istante, quanto all’applicazione dell’art. 83 della Legge elettorale per la Camera dei Deputati, che essa appare una forzatura, essendo previsto, per le elezioni europee un collegio unico nazionale a differenza di quanto è previsto le elezioni della Camera dei Deputati. Ed inoltre, l’art. 51 della legge n. 18/79 richiama la legge n. 361/57 soltanto “in quanto applicabile”. Ebbene, appare difficilmente applicabile ad un sistema proporzionale con preferenze e collegio unico nazionale una norma prevista per un’elezione con collegi territoriali autonomi e senza preferenze.
Inoltre, il criterio adottato dal Comitato elettorale centrale determina effetti distorsivi della volontà popolare, poiché esso annulla in pratica, per le elezioni del maggio 2014, il voto di oltre 1.300.000 elettori del centro e nord Italia, attribuendo il medesimo peso elettorale ad un identico numero di inesistenti elettori nel sud e nelle isole. L’effetto distorsivo, si soggiunge, potrebbe essere poi ancora più grave immaginando che in una circoscrizione si verifichi l’astensione dal voto da parte di tutte le forze politiche, cosicchè risulti pressoché inconsistente il numero dei votanti. E nondimeno quella circoscrizione avrebbe la stessa rappresentanza proporzionale di un’altra circoscrizione ove i cittadini votassero in massa. Sostanzialmente verrebbe premiato l’assenteismo. Il sistema adottato non riesce poi nemmeno a garantire la rappresentanza territoriale (immaginando ad esempio che, per una diversa distribuzione dei voti nelle varie circoscrizioni, in 3 di esse NCD – UDC avesse raggiunto il quoziente elettorale intero, non si vede infatti come in tal caso sarebbe stata possibile la cessione di un seggio da una circoscrizione all’altra). Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 271/2010 si evince poi la prevalenza della rappresentanza politica rispetto a quella territoriale. E che l’armonizzazione è rimessa al legislatore. Di fronte peraltro a due norme della medesima legge riguardanti l’esigenza di tali diverse rappresentanze, dovrebbe semmai prevalere quella rivolta alla rappresentanza politica, trattandosi di consultazioni popolari. Ed almeno va garantita la rappresentanza partitica in relazione alle diverse componenti territoriali di una forza politica;
2) Omessa valutazione di quanto disposto dal diritto europeo, dato che il Trattato di Lisbona ha introdotto il principio della rappresentanza proporzionale dei cittadini europei, per cui sarebbe doveroso, in caso di dubbi sulla portata del diritto europeo in ordine al sistema nazionale per le elezioni al parlamento europeo, chiedere alla Corte di Giustizia di Lussemburgo un’interpretazione in via pregiudiziale.
III. Sono costituiti in giudizio l’Avvocatura dello Stato (in rappresentanza del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio elettorale nazionale e degli Uffici elettorali delle Circoscrizioni III e V) e il controinteressato Giovanni La Via eletto parlamentare europeo nella circoscrizione Italia insulare, i quali, con articolate e diffuse memorie difensive depositate in giudizio rispettivamente il 18.11.2014 e il 29.9.2014, controdeducono ex adverso e chiedono il rigetto del ricorso. Il ricorrente replica, da parte sua, insistendo nei propri assunti, con memoria depositata il 22.11.2014.
All'udienza di discussione del 4 dicembre 2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti considerazioni.
La questione di fondo sollevata in ricorso riguarda le modalità di soluzione dell’apparente contrasto insito nella normativa contenuta nella legge n. 18/1979 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.), ovvero tra l’art. 2, commi 3 e 4, come sostituito dalla successiva legge n. 61/1984, e l’art. 21 comma 1, n. 3, secondo l’originario testo legislativo del 1979. La prima disposizione prevede infatti un numero fisso di seggi per ogni circoscrizione prestabilito con decreto presidenziale alla vigilia di ogni tornata elettorale in ragione della popolazione residente sulla base dell’ultimo censimento generale, mentre le menzionate disposizioni di cui all’art. 21 prevedono meccanismi di attribuzione dei seggi in ogni ambito territoriale correlati alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, per cui tanto maggiore sarà il numero dei voti conseguiti dalla lista nella circoscrizione, maggiore sarà il numero dei seggi ad essa attribuiti, a prescindere dal contingente numerico prestabilito sulla base dell’art.