TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202400401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202400401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400401
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 00401/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2022, proposto da
G G e G O, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, C C e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Arezzo, viale Michelangelo, n. 26;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P R e S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

e per la condanna

dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt.

6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. L M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte G G e G O, dipendenti della Guardia di Finanza cessati dal servizio con un età anagrafica superiore a 55 anni e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini del calcolo del TFS, chiedevano l’accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali (di cui agli articoli 6- bis , D.L. n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010) nella determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione delle somme spettanti ai ricorrenti a tal titolo.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’udienza odierna il Collegio, dato atto del deposito ad opera delle parti di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale dell’esercito e delle forze di polizia.

Il quadro normativo di riferimento è di difficile intelligibilità, poiché si connota per una spiccata stratificazione di fonti non sempre coordinate tra loro.

Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l’art. 6- bis del d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […]»;

- l’art. 1, co. 15- bis, del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall’art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce: « 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 »;

- l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito » ;

- l’art. 1911 Cod. Ord. Mil. (come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: « 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

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