TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-28, n. 201809646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-28, n. 201809646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809646
Data del deposito : 28 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2018

N. 09646/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06241/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da P G P, rappresentato e difeso dagli avvocati I U, F G, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Gallone &
Urso in Roma, viale Giulio Cesare, 51/A;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento

- dell’elenco nominativo delle votazioni assegnate all'esito della rivalutazione degli elaborati della seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami a n.110 posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo Cat. D, Pos. Ec. D1 pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 12.02.2016;

- degli atti e provvedimenti relativi alla suddetta procedura concorsuale pubblica;

con i motivi aggiunti per l’annullamento:

della determinazione dirigenziale n. 658 del 3.4.2017 avente ad oggetto la formulazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli e esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario amministrativo Categoria D (pos. Ec. D1), pubblicata all’Albo Pretorio di Roma Capitale dal 3.4.2017 al 2.5.2017.

- di eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’amministrazione di Roma Capitale con determinazione n. 389/10 del 23.2.2010 per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Categoria D (posizione economica D 1) – famiglia Economico - Amministrativa e Servizi di Supporto, superando le prove scritte e orali e posizionandosi al n. 66 della graduatoria finale.

2. In esecuzione della sentenza n. 11106 del 5.11.2014 di questo Tribunale - con la quale veniva acclarata la violazione della regola dell’anonimato con riferimento alle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati partecipanti alla seconda prova scritta – l’Amministrazione ha disposto la sostituzione delle buste trasparenti e con la determinazione n. RC/111/2014 del 24.12.2014, ha provveduto alla nomina di una nuova Commissione esaminatrice, al fine di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alla seconda prova scritta.

3. A seguito della rivalutazione operata da tale nuova Commissione esaminatrice, il ricorrente ha conseguito un punteggio di 6,50 in luogo del precedente 7,50 e è stato, conseguentemente, escluso dalla graduatoria.

4. Con il ricorso in epigrafe ha, pertanto, impugnato chiedendone l’annullamento, l’elenco nominativo delle votazioni assegnate all’esito della rivalutazione degli elaborati della seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli e esami, a n. 100 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo – cat. D – Pos. Ec. D1 – Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto, laddove assegnava alle ricorrenti un punteggio di inidoneità pari a 6,50.

Il ricorrente si duole per i seguenti vizi, da cui l’atto amministrativo sopra indicato sarebbe affetto:

Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e degli artt. 97e 117 Cost.;
Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza;
Violazione del principio comunitario della motivazione ex art. 296 co.2 T.F.U.E. e dell’art. 41 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’UE;
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento.

Illegittimità o eccesso di potere per genericità dei criteri di correzione e/o mancato o errato utilizzo degli stessi. Mancata fissazione di autolimiti o inosservanza degli stessi. Eccesso di potere per superficialità, disparità di trattamento;
violazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità.

Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o illogicità e/o contraddittorietà e/o irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al verbale n. 1 del 3.2.2015. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa;
Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

5. L’Avvocatura di Roma Capitale si è costituita in giudizio con apposita memoria contestando i motivi di ricorso e chiedendo che il ricorso sia respinto poichè infondato nel merito.

Con ordinanza cautelare n.3705/2016 del 7 luglio 2016 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

6. Il 21.6.2017 parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, a mezzo dei quali ha riproposto l’impugnazione avverso tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 658 del 3.4.2017, avente ad oggetto la formulazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo Categoria D, pubblicata all’Albo Pretorio dal 3.4.207 al 2.5.2017.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2017 la parte ha chiesto il rinvio al merito della controversia.

7. Con decreto presidenziale n. 7998/2017 del 14.12.2017 è stato ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con pubblicazione del ricorso sull’home page dell’Amministrazione, adempimento del quale la parte ricorrente ha dato prova con il deposito del 19.3.2018.

Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2018 la causa è stata spedita in decisione.

8. Il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti siano da respingere.

8.1. Con un primo ordine di censure parte ricorrente si duole per la mancanza di motivazione del punteggio poiché la valutazione dell’elaborato della seconda prova scritta, effettuata dalla nuova Commissione esaminatrice, sarebbe viziata da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e arbitrarietà. In particolare, sarebbe insufficiente l’espressione del mero voto numerico a giustificare la differenza di punteggio rispetto alla valutazione operata dalla prima Commissione.

8.2. Il motivo è infondato poiché, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell'ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato. La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall'Amministrazione.

Infatti, come si evince dal verbale della Commissione n. 1 del 3 febbraio 2015, i parametri valutativi sono stati fissati in modo chiaro e sugli stessi è la Commissione ad essere titolare di un’ampia discrezionalità, rispetto alla quale il giudice amministrativo non può sostituirsi compiendo valutazioni di merito o di opportunità, giacchè i predetti criteri possono essere censurati soltanto nei casi di manifesta illogicità e irrazionalità, elementi che non ricorrono nel caso all’esame.

Inoltre, la censura non è fondata neppure relativamente alla deduzione per cui la seconda Commissione avrebbe dovuto fornire un supplemento di motivazione poiché si è discostata nel giudizio dell’elaborato rispetto alla prima Commissione, e questo perché la seconda Commissione, che ha proceduto alla valutazione contestata, non era in grado di apprezzare eventuali scostamenti dalla precedente valutazione tali da richiedere una più specifica e puntuale motivazione del nuovo punteggio. Il primo giudizio, infatti, non poteva essere conosciuto dalla seconda Commissione proprio per l’effetto dell’operazione di reimbustamento delle prove scritte e degli oscuramenti dei risultati delle precedenti correzioni, a seguito della sopra citata sentenza del T.A.R.

9. Con un secondo ordine di censure parte ricorrente solleva il vizio relativo alla presunta non adeguatezza dei criteri di valutazione delle prove, i quali, essendo stati ripetuti rispetto alla prima valutazione, non sarebbero idonei a effettuare una rigorosa selezione degli elaborati, invalidando anche la seconda correzione.

Inoltre, a sottolineare la superficialità dei lavori di ricorrezione della seconda correzione, il ricorrente segnala che, con riferimento ad alcuni elaborati scartati in sede di prima correzione, in quanto parzialmente scritti a matita, la nuova commissione esaminatrice decideva comunque di correggerli, promuovendoli, senza fornire alcuna motivazione, che peraltro risulterebbe comunque illegittima poiché la normativa sui concorsi pubblici impone sempre e comunque l’utilizzo della penna nera per la redazione degli elaborati.

9.1. Il motivo è destituito di fondamento.

Infatti, come già rilevato da questa Sezione nella sentenza n. 3901/2016, riguardante la stessa procedura selettiva, “la commissione di concorso ha elaborato, con il verbale del 12 novembre 2012, i criteri di valutazione entro cui graduare il giudizio, i quali concorrono, con i voti attribuiti, all'esternazione delle ragioni della valutazione, completandoli nel dettaglio. E’ difatti evidente che il punteggio concretamente attribuito a ciascun elaborato, in applicazione dei predetti criteri generali e secondo le fasce di valutazione predisposte, risulta idoneo a rivelare le ragioni del giudizio, positivo o negativo, corrispondente alla fascia stessa. Con la conseguenza che la predisposizione di fasce di valutazione consente di percepire le ragioni del singolo giudizio, costituendo l'apprezzamento del merito di ogni singola prova frutto dell'applicazione di quei criteri, sulla cui base si perviene all'attribuzione degli specifici punteggi, che risultano, quindi, idonei a esternare compiutamente le motivazioni del giudizio reso.”

In ordine al profilo di censura relativo all’avvenuta correzione, da parte della seconda Commissione, di elaborati scritti parzialmente con la matita e non con la penna nera (contravvenendo a quanto prescritto in modo tassativo dalla normativa sui concorsi pubblici), il profilo appare genericamente posto non avendo il ricorrente esattamente segnalato di quanti e quali elaborati si tratti e come la eventuale nuova correzione di quelli parzialmente scritti a matita abbia inciso sulla graduatoria finale del concorso.

10. Con il terzo motivo il ricorrente rileva come il suo secondo elaborato scritto, sul Piano Esecutivo di Gestione, non riveli alcun profilo suscettibile di indurre una valutazione di inidoneità, per cui la valutazione della Commissione sarebbe viziata da eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dei criteri del verbale n. 1 del 3.2.2015, violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento.

Il motivo è complessivamente infondato.

Con le censure allegate il ricorrente richiede al Giudice amministrativo di reiterare l’iter valutativo della Commissione all’uopo nominata in ordine alla sua seconda prova scritta

In proposito, il Collegio ritiene che ciò che viene richiesto al Giudice amministrativo sia una rivalutazione della seconda prova scritta, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio;
questa tipologia di sindacato, per costante indirizzo giurisprudenziale, non può essere svolta dall’adito Giudice, poiché si tratterebbe di entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo appositamente nominato dall’amministrazione, al quale è riservata la valutazione circa la preparazione e la idoneità rispetto ai posti da ricoprire dei candidati, sulla base di conoscenze tecnico-specialistiche all’esito dell’espletamento dell’intera procedura concorsuale, articolata in varie fasi e prove, in cui la preparazione dei candidati viene vagliata sotto plurimi punti di vista.

Il limite sul quale è solito, per costante giurisprudenza, attestarsi il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, della irragionevolezza e della irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione, i quali, tuttavia, nel caso all’esame, non risulta che siano stati valicati.

10. Anche i motivi aggiunti sono da respingere per le stesse motivazioni, essendo riproduttivi delle censure avanzate con il ricorso principale.

11. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso e i motivi aggiunti in esame vanno rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con gli stessi proposte.

12. Le spese, in considerazione della particolarità dei fatti all’esame, possono essere compensate integralmente tra le parti.

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