TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-03-25, n. 201400607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-03-25, n. 201400607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201400607
Data del deposito : 25 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00105/2012 REG.RIC.

N. 00607/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2012, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A Avv. in Salerno, via Demetrio Moscato, n. 11 c/o Concilio;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Salerno, Sportello Unico per L'Immigrazione di Salerno,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;

per l'annullamento

1) del provvedimento-decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, emesso il 25/08/2011 Prot. n. 250/11 Rigetti emrs. – ID: P-SA/L/N2009/104602 e notificato al solo datore di lavoro sig. WAR ABDOU in data 01/11/2011 avente ad oggetto il rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare n. 104602 presentata ai sensi dell’art. 1 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 dal sig. WAR sulla circostanza che il MBENGUE MODOU ha riportato una condanna emessa dal Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Eboli in data 19/03/10 per i reati di cui agli artt. 171 della legge 63371941, nonché per violazione dell’art. 648 c.p., che essendo ricompresi tra quelli di cui all’art. 481 cpp sono ritenuti dallo stesso legislatore della Legge 102/2009 ostativi alla regolarizzazione;

2) del provvedimento di preavviso del rigetto ex art. 10- bis legge 241/90 notificato al solo datore di lavoro;

3) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2011 e ritualmente depositato il 24 gennaio successivo, il sig. MBENGUE MODOU, cittadino extracomunitario, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore dal sig. WAR ABDOU. Tale diniego è motivato sulla base della circostanza che il MBENGUE MODOU ha riportato una condanna emessa dal Tribunale di Salerno Sezione distaccata di Eboli in data 19/03/10 per i reati di cui agli artt. 171 della legge 63371941, nonché per violazione dell’art. 648 c.p., che essendo ricompresi tra quelli di cui all’art. 481 cpp sono ritenuti dallo stesso legislatore della Legge 102/2009 ostativi alla regolarizzazione.

Avverso tale atto il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando che i provvedimenti sarebbero stati notificati al solo datore di lavoro e che i reati anzidetti non avrebbero carattere ostativo alla sospirata regolarizzazione. Chiede, in subordine, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta. Conclude invocando l’annullamento degli atti impugnati.

Si costituisce la Difesa erariale al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2012, la domanda di sospensiva è respinta.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’impugnato provvedimento prefettizio di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1 ter L. 102 del 3.8.2009 (concernente la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari addetti ad attività di assistenza delle persone affette da patologie e handicap ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) presentata dal cittadino extracomunitario, nei confronti di altro cittadino extracomunitario, attuale ricorrente, risulta motivata sulla base dell'esistenza a carico di quest'ultimo di una condanna penale emessa dal Tribunale di Salerno in data 19/03/2010 “ per i reati di cui agli Artt. 171 della L. 633/1941 nonché per violazione Art. 648 del C.P. ” (cfr. atto impugnato).

Parte ricorrente, col secondo mezzo, contesta la legittimità dell’atto impugnato per la mancata valutazione circa l’attuale pericolosità sociale del ricorrente. Ebbene, con la sentenza n. 172 del 2 luglio 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che, nell'ipotesi – come nella specie - in cui a carico del cittadino straniero richiedente la sanatoria ex lege n. 107/2009 sia stata accertata l'esistenza di condanna penale perché ritenuto responsabile di uno dei reati rientranti nella previsione di cui all'art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza di reato), questo fatto non può essere considerato quale elemento automaticamente ostativo al rilascio al medesimo del permesso di soggiorno conseguentemente alla suddetta sanatoria - in tali casi, la Consulta ha ritenuto comunque necessario che l'Autorità procedente per il rilascio del permesso di soggiorno proceda ad una valutazione in concreto della posizione del cittadino straniero e della sua attuale pericolosità sociale. Ebbene, di tale valutazione non vi è traccia nell’atto impugnato, essendosi l’Amministrazione limitata a prendere atto delle precitate mende penali.

Il ricorso deve essere conseguentemente accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, fatti comunque salvi gli eventuali, ulteriori, motivati provvedimenti che l'Amministrazione procedente intenderà assumere sulla istanza di emersione ex lege n. 102 del 2009 di cui è causa.

Vi sono sufficienti ragioni per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti, in quanto la sopraindicata decisione della Corte costituzionale è stata pubblicata successivamente all'adozione del provvedimento impugnato.

Dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, già delibata favorevolmente dalla competente Commissione (verbale n. 2/12), occorre disporne l’accoglimento, sussistendo tutti i presupposti di legge (Legge 29 marzo 2001 n. 134;
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141).

Va altresì considerato che, a norma degli artt. 84 e 130 del DPR n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’Autorità Giudiziaria secondo la tariffa professionale in modo che non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e con la riduzione della metà, per cui appare equo, tenuto anche conto della natura della controversia e dell’impegno professionale, liquidare a favore dell’avv. G A l’importo indicato in dispositivo, comprensivo di onorari e diritti.

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