TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-11, n. 201809920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-10-11, n. 201809920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809920
Data del deposito : 11 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2018

N. 09920/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05969/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5969 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, 179;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso in data I giugno 2001 in Roma;

e per la condanna

del Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.351.881,12.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 settembre 2018 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, appuntato scelto del 1° Squadrone — Gruppo Squadroni - Reggimento Carabinieri a Cavallo, in servizio presso la Divisione CC Palidoro, ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni morali, patrimoniali, biologici, esistenziali, subiti in conseguenza del grave sinistro occorsogli in data 1° giugno 2001, durante la propria attività lavorativa quale Carabiniere.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio ma, in ottemperanza all’ordinanza presidenziale n. 158 del 10 agosto 2009, ha depositato documentazione in data 2 ottobre 2009.

Con atto rubricato “motivi aggiunti”, depositato in data 20 luglio 2011, il ricorrente ha articolato prova testimoniale sulle circostanze di fatto.

All’udienza pubblica straordinaria del 13 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con sentenza parziale n. 4760 del 2 maggio 2018 questa Sezione ha accolto la domanda in relazione all’accertamento della spettanza del risarcimento richiesto, disponendo una verificazione per la quantificazione dell’importo dovuto.

Acquisita la relazione di verificazione, all’udienza straordinaria del 21 settembre 2018 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

Avendo la sentenza parziale accertato la responsabilità dell’Amministrazione per il gravissimo sinistro in cui è rimasto coinvolto il ricorrente, il 1° giugno 2001, nel corso delle prove del Carosello Equestre che si svolgevano in Piazza di Siena, cadendo da cavallo a seguito di uno scontro con altro collega e venendo successivamente investito da altri cavalli che sopraggiungevano, residua da esaminare la quantificazione del danno subito.

La sentenza parziale ha accertato la responsabilità dell’Amministrazione quale datrice di lavoro, a sensi dell’art. 2087 c.c., e ritenuto provato il danno, quanto meno in ordine all’an, dal momento che, come ricavabile dalla documentazione prodotta dalla stessa amministrazione, il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nei C.C. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. No inidoneo in forma parziale al servizio di istituto nei C.C. ai sensi delle Leggi 738/81 e 68/99. No idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa” (cfr. verbale Prima CMO di Roma del 16 maggio 2003).

In ordine al quantum il ricorrente, considerata la sua età all'epoca dei fatti (34 anni) e l’invalidità al 100% residuatagli, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patito in conseguenza del descritto incidente, quantificandolo in € 1.351.881,12, di cui € 901.254,08 per danno biologico, € 450.627,04 per danno morale (1/2 del biologico), oltre il danno esistenziale, da valutarsi in via equitativa, nonché interessi e rivalutazione monetaria, con espressa richiesta di applicazione del disposto dell'art. 1283 c.c..

La verificazione all’uopo disposta ha accertato l’invalidità permanente del ricorrente nella misura del 100% con decorrenza dal I giugno 2001.

Tali conclusioni non sono state in alcun modo contestate dall’Amministrazione resistente.

Quanto alla individuazione del danno risarcibile, si osserva che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull'integrità psico-fisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un'ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto (Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3242).

Ai fini della liquidazione del danno, improntata ad una valutazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso, ivi compreso il danno morale, si ritiene congruo adottare quale criterio di base i valori risultanti dalle tabelle elaborate ed aggiornate dal Tribunale di Milano che, in aderenza al citato indirizzo giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione, operano una liquidazione congiunta sia "del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari", sia "del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione", includendo nei nuovi valori del c.d. "punto" anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, e prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzare in via di c.d. personalizzazione (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17018;
Consiglio di Stato, n. 1945/2015).

Applicando tali tabelle al caso di specie e tenuto conto dell'età del ricorrente, 34 anni all'epoca di cessazione del sinistro, e della percentuale invalidante del 100%, l'importo risarcitorio tabellare è pari ad euro 1.018.161,00.

Data l’evidente e totale compromissione, in capo al ricorrente, in conseguenza delle lesioni riportate, di tutte le facoltà ricollegate all’integrità psicofisica e relazionale, si stima congrua una percentuale di personalizzazione del danno nella misura del 20% (quindi pari ad euro 203.632,20).

Il danno complessivo, pertanto, aumentato in via equitativa nella misura indicata, che tiene conto della particolarità degli effetti afflittivi, anche sul piano relazionale e dell'immagine nell'ambiente lavorativo e sociale, subiti dal ricorrente, ammonta ad un importo finale di euro 1.221.793,20.

Da tale importo occorre poi detrarre quanto già corrisposto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo, ovvero euro 16.374,78, come risultante dagli atti, nel rispetto del principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1/2018, secondo cui “la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario” dall’Amministrazione;
si giunge così all’importo dovuto di euro 1.205.418,42.

L'importo risarcitorio così liquidato, espresso in moneta attuale, va devalutato alla data dell'infortunio (ai fini del calcolo degli interessi sugli importi da rivalutare di anno in anno), per poi essere maggiorato di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno secondo il metodo di attualizzazione del danno adottato dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 1995, n. 1712).

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle somme suindicate, quale risarcimento dei danni per il sinistro occorso il I giugno 2001.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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