TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-18, n. 202412485
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Pubblicato il 18/06/2024
N. 12485/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2024, proposto da
A C e S F, rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati A C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tar Lazio, sez. I, 25 luglio 2023, n. 12581, con la quale – in accoglimento del ricorso n. R.G. 5414/2023 – il Ministero della giustizia è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, in qualità di difensori attributari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce per l’esatta ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.
2. Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio l’amministrazione.
3. A seguito della trattazione alla camera di consiglio del 10 aprile 2024, il Collegio adottava ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. per mezzo della quale rappresentava un possibile profilo di inammissibilità della domanda, stante l’irregolare notificazione del titolo giudiziale. Difatti, il titolo esecutivo non era stato notificato all’indirizzo PEC del Ministero della giustizia indicato sul Registro delle pubbliche amministrazioni (c.d. registro pp.aa.), bensí su quello riportato nell’indice Ipa.
4. Assegnati termini a difesa parte ricorrente produceva memoria con la quale offriva la propria interpretazione delle disposizioni inerenti alla notifica degli atti al domicilio digitale delle amminsitrazioni pubbliche.
5. Le argomentazioni spese dagli esponenti non possono essere accolte: pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Difatti, l’art. 3- bis l. 21 gennaio 1994, n. 53 dispone che le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali possano essere effettuate con modalità telematica a condizione che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi. Quanto a questi ultimi, va osservato come per le amministrazioni pubbliche l’indirizzo PEC presso il quale notificare l’atto sia quello individuato dall’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ossia il registro degli indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni (c.d. registro pp.aa.), gestito dal Ministero della giustizia (v. anche art. 16- ter d.l. 179/2012).
6.1. Successivamente, l’art. 28 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha poi introdotto, tra gli elenchi validi ai fini delle notificazioni a mezzo PEC degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, anche l’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (c.d. indice Ipa), ma solamente « in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 »: in altre parole, si tratta di un elenco sussidiario, ossia che raggruppa indirizzi PEC utilizzabili unicamente laddove non vi sia indicazione del domicilio digitale dell’amministrazione nel già menzionato registro pp.aa. (in termini, Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4869).
6.2. Orbene, nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo azionato in questo giudizio al Ministero della giustizia presso l’indirizzo PEC prot.dag@giustiziacert.it . Si tratta di una circostanza pacifica ribadita anche nell’ultima memoria depositata.
6.3. Tuttavia, il trascritto indirizzo PEC è presente sul già citato indice Ipa, diverso dall’indirizzo indicato dal Ministero sul registro pp.aa. (ossia ufficio3.dgagl.dag@giustiziacert.it).
6.4. La notificazione del titolo, dunque, avrebbe dovuto essere effettuata su quest’ultimo indirizzo PEC, per poter essere considerata valida ai fini del decorso del termine di 120 giorni, previsto all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, prima del quale non possono essere proposte azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
6.5. Irrilevante, poi è la deduzione difensiva circa la maggiore «ampiezza» della PEC impiegata, in quanto riferita all’intero Dipartimento e non anche solo ad una sua peculiare articolazione interna: difatti, l’argomentazione non consente di superare il descritto dato normativo che esplicitamente individua con precisione il domicilio digitale dell’amministrazione ai fini delle notificazioni. D’altro canto, proprio l’indicazione di uno specifico indirizzo PEC riferito ad un particolare ufficio, consente di rendere piú spedita e rapida l’azione amministrativa, atteso che permette di incanalare immediatamente verso l’ufficio competente (e specializzato) tutte le comunicazioni inerenti alla difesa dell’amministrazione.
6.6. Da ciò consegue che, pur tenendo conto dell’evidente scusabilità dell’errore commesso da parte ricorrente nell’individuazione dell’indirizzo PEC cui indirizzare la notificazione del titolo esecutivo, non risulta comunque oggettivamente soddisfatta la condizione di procedibilità del ricorso di cui al citato art. 14 d.l. 669/1996. Non essendo stata, infatti, ritualmente eseguita la notificazione del titolo esecutivo, non può considerarsi decorso il termine di centoventi giorni prima dell’introduzione del presente giudizio di ottemperanza. A nulla gioverebbe, dunque, concedere in questa sede la rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo, in quanto il predetto termine non sarebbe comunque rispettato.
7. Il Collegio deve, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso in ottemperanza, in quanto non preceduto da valida notificazione del titolo del quale è stata chiesta l’ottemperanza (in termini, Tar Lazio, sez. II, 10 maggio 2022, n. 16570).
8. In assenza di costituzione della parte intimata non vi è pronuncia sulle spese.