TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-18, n. 202412485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-06-18, n. 202412485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412485
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12485/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00960/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2024, proposto da
A C e S F, rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati A C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

alla sentenza del Tar Lazio, sez. I, 25 luglio 2023, n. 12581, con la quale – in accoglimento del ricorso n. R.G. 5414/2023 – il Ministero della giustizia è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, in qualità di difensori attributari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente agisce per l’esatta ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.

2. Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva in giudizio l’amministrazione.

3. A seguito della trattazione alla camera di consiglio del 10 aprile 2024, il Collegio adottava ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. per mezzo della quale rappresentava un possibile profilo di inammissibilità della domanda, stante l’irregolare notificazione del titolo giudiziale. Difatti, il titolo esecutivo non era stato notificato all’indirizzo PEC del Ministero della giustizia indicato sul Registro delle pubbliche amministrazioni (c.d. registro pp.aa.), bensí su quello riportato nell’indice Ipa.

4. Assegnati termini a difesa parte ricorrente produceva memoria con la quale offriva la propria interpretazione delle disposizioni inerenti alla notifica degli atti al domicilio digitale delle

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