TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2011-04-21, n. 201100405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2011-04-21, n. 201100405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100405
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01086/2009 REG.RIC.

N. 00405/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01086/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2009, proposto da:


COLOMBARI ENRICO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19;


contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI MEDICINA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'accertamento

del danno ingiusto subito in conseguenza del negativo giudizio sul tirocinio, espresso il 27.7.2007 dall'Università di Torino nella attività formativa del ricorrente per il conseguimento della laurea infermieristica, dichiarato illegittimo con sentenza 1808/2008 del

TAR

Piemonte, nonché per la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente nella misura meglio quantificata nel ricorso;
e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Torino - Facolta' di Medicina;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, al fine del decidere:

A) acquisire a cura della Segreteria il fascicolo processuale relativo al ricorso R.G. 1209/2007, già definito con sentenza di questa Sezione n. 1868/08 in data 08.09.2008;

B) disporre verificazione , ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’asserito danno biologico dedotto dal ricorrente, stabilendo in particolare quanto segue:

a) alla verificazione provvederà il Servizio di Medicina Legale dell’

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