TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202300668
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 00668/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2023, proposto da
Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, G M, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Regione Marche, Azienda Territoriale Pesaro Urbino, Azienda Territoriale Ancona, Azienda Territoriale Macerata, Azienda Territoriale Fermo, Azienda Territoriale Ascoli Piceno, Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico Inrca di Ancona, non costituiti in giudizio
nei confronti
Alk Abello Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52, in data 14.12.2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati;annullamento, se ed in quanto necessario, della comunicazione di avvio del procedimento della Direzione Dipartimento Salute della Regione Marche in data 14.11.2022;annullamento, se ed in quanto necessario, delle Determine del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26.08.2019 e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022, del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019, del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019, del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell'11.09.2019;annullamento, infine, di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, procedimentale e o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 72 bis cpa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota datata 1 ottobre 2023, depositata dalla ricorrente il 10 ottobre 2023, la Regione Marche ha comunicato che, in esito al procedimento di controllo effettuato sulla posizione della medesima ricorrente nei confronti delle richieste di pagamento di cui al Decreto n.52 del 14 dicembre 2022 inerente al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, non risulta gravare sulla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto onlus alcun onere di pagamento.
In ragione di ciò, alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2023, convocata ai sensi dell’art. 72 bis cpa, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione non si è opposta.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
In ragione dell’assenza di richieste specifiche delle parti e della complessità della questione, le spese possono essere compensate