TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300102
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00653/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;



per l'annullamento

del provvedimento, Prot. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Genova in data 06 luglio 2021, notificato in data 11 agosto 2021, con il quale è stato disposto il rifiuto della richiesta volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica del detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio nazionale, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, verrà applicato quanto disposto dall'art. 13, comma 2 lett. b) D.Lvo 286 del 25/07/1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Il Sig. -OMISSIS- è entrato nel territorio dello Stato l’11.11.2017 con visto di ingresso per motivi di studio per la durata di 365 giorni decorrenti dall’8.11.17 per studio presso l’Università di Genova per la frequenza del corso di laurea triennale in Scienze politiche e dell’amministrazione.

2) La Questura ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio in data 11.11.2017 con efficacia fino all’11.11.2018, dapprima rinnovato fino al 5.12.2019 e poi fino al 31.12.2020.

3) Il ricorrente in data 24.2.2021 ha presentato domanda di ulteriore rinnovo del permesso in questione.

4) In sede istruttoria è emerso che il ricorrente ha superato i seguenti esami universitari:

- per il primo anno di frequenza l’esame di storia delle dottrine politiche superato il 20.6.2019;

- per il secondo anno l’esame di economia politica il 20.7.2020.

Inoltre in data 11.11.2019 ha superato la prova di lingua italiana.

5) Con preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90 dell’11.5.2021 la Questura di Genova ha comunicato l’esistenza del motivo ostativo al rinnovo costituito dal mancato superamento, nel secondo anno accademico, di almeno due esami del programma di studio, come richiesto dall’art. 46 del D.P.R. n. 349/99 (regolamento attuativo del D.lgs. n. 286/1998).

6) Con successivo provvedimento n. 91499 del 6.7.2021 la Questura ha definitivamente respinto l’istanza di rinnovo in quanto “ LETTO l’art. 46 comma 4 D.P.R. n. 394/99 che indica che “i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi