TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300486

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300486
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300486
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 00486/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Coop. Nuova San Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S D e M V, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T T C dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;

AMIU S.p.A. - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Appia Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Vittorio Triggiani, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

Heracle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, Vittorio Triggiani, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

De Cristofaro S.r.l., Consulenze Ambientali S.r.l., e DCF Eco.Trans.De.Co S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera

ARERA

363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025», nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;

- della deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla Società ricorrente in data 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA» nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;

- della deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate» e relativi allegati, nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente ricorso;

- della nota AGER trasmessa a mezzo pec in data 18 gennaio 2022 alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato, ai provvedimenti gravati e su indicati.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24/6/2022 n.257 avente orizzonte temporale gli anni 2022-2028;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione Ecologica);

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La Soc. Coop. Nuova San Michele è titolare di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel Comune di Foggia (FG) in Loc. San Giuseppe autorizzata all’esercizio con A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia n. 8 del 21 luglio 2011, integrata successivamente con provvedimenti prot. n. 2016/72614 del 10 novembre 2016, n. 2019/29408 del 4 giugno 2019 (sopraelevazione lotto B) e n. 2019/1096 del 12 luglio 2019 (realizzazione ed esercizio nuovo Lotto C).

La ricorrente ha dichiarato che della discarica sono in esercizio il Lotto B per una volumetria residua di abbancamento pari a 20.650 metri cubi ed il Lotto C per una volumetria residua di abbancamento pari a 191.766 metri cubi. La volumetria utile per l’abbancamento di rifiuti al 31 dicembre 2021 era pari complessivamente a 212.416 metri cubi.



1.1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ha impugnato:

- la deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021, nonché l'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”,

- la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”, con cui l’impianto di discarica gestito dalla ricorrente è stato individuato quale impianto di chiusura del ciclo,

- la deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto il Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU),

- nonché la nota di AGER (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti) con cui l’Agenzia ha disposto che i rifiuti CER 190501 prodotti dall’impianto TMB ubicato nel territorio del Comune di Foggia e attribuiti ai Comuni indicati nella nota stessa siano conferiti presso l’impianto di discarica gestito dalla ricorrente.

Ed invero in data 31 dicembre 2021 la società ricorrente ha ricevuto da parte della Regione Puglia la comunicazione dell’avvenuta adozione della delibera n.2251 del 29 dicembre 2021, con la quale la Giunta regionale aveva deliberato:

- di fare propria ed approvare la relazione allegata, e la relativa individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e degli impianti “intermedi”, secondo le disposizioni richiamate nella deliberazione n. 363/2021 di ARERA e nel relativo allegato MTR-2 per il periodo regolatorio 2022/2025 con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti;

- di demandare ad

AGER

Puglia, quale Ente competente secondo la l.r. n. 24/2012, le attività e gli adempimenti di cui agli artt. nn. 6, 7, 8 e 9 della deliberazione n. 363 /2021 di ARERA.

Con la predetta deliberazione la Giunta regionale pugliese ha qualificato l’impianto di discarica gestito dalla ricorrente come rientrante tra gli impianti minimi di cui alla delibera ARERA n. 363/2021 e dall’allegato MTR 2 per il quadriennio di regolazione, presso il quale far conferire i rifiuti biostabilizzati da raccolta non differenziata prodotti all’interno dell’area nord (Provincie di Foggia, Bari e BAT) dell’ambito territoriale ottimale regionale.

AGER, quindi, con atto del 18 gennaio 2022, dichiarando di agire “ in conformità a quanto prescritto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 29.12.2021 avente ad oggetto la individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021 ” ha disposto “ nell’ambito della organizzazione dei flussi, che i rifiuti EER 190501 prodotti dall’impianto di TMB ubicato nel territorio del Comune di Foggia attribuiti ai Comuni di Manfredonia, Vieste, Zapponeta, Cagnano Varano , Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, Carapelle, Cerignola, Ordona, Ortanova, Stornara e Stornarella siano conferiti presso l’impianto di discarica ubicato nel territorio del Comune di Foggia gestito dalla Società Cooperativa Nuova San Michele dal 20 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ”. Nella stessa nota AGER ha stabilito altresì che le tariffe applicate dall’impianto di recapito della ricorrente sono “ da ritenersi provvisorie e saranno oggetto di conguaglio ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5° della citata delibera all’esito della procedura di validazione e conseguente alla determinazione delle tariffe “al cancello” da parte dell’AGER individuato dalla Regione Puglia quale ente competente ex art. 7 comma 2 della predetta delibera 363/2021 ”.



1.2. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe la società ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare.



1.3. Si sono costituite in giudizio l’ARERA, la Regione Puglia e l’

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