TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-10-27, n. 201401240
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N. 01240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Fanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo, 198;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domicilia in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza emessa dal Tribunale di Trani – Sez. Lavoro n. -OMISSIS- depositata il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Ferdinando Fanelli e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-, che ha riconosciuto il diritto dello stesso a ricevere i benefici di cui alla legge n. 210/1992 e per l’effetto ha condannato il Ministero della Salute a pagare in suo favore l’indennità di cui alla 6°categoria della tab. A, allegata al DPR n. 834/81 dal mese di giugno 2011 e fino al soddisfo, oltre ad accessori di legge sulle somme così corrisposte, nonché l’ulteriore somma di € 1200,00 (milleduecento/00) oltre ad accessori per legge, a titolo di spese di lite in favore dei procuratori anticipatari.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto depositato in data 13 agosto 2014.
La causa, dopo un rinvio disposto su richiesta di parte, è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 9.10.2014.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
In questo caso, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato in conseguenza della sua mancata impugnazione, come da attestazione esibita in giudizio, ma dagli atti di causa non risulta che l’Amministrazione resistente vi abbia dato esecuzione, nonostante l’apposizione della formula esecutiva e la rituale notifica della decisione stessa, nonché l’atto di precetto notificato in data 16.5.2013.
Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, va quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza specificata in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, oltre ad interessi legali – la cui quantificazione non richiede che semplici operazioni matematiche – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.