TAR Potenza, sez. I, ordinanza presidenziale 2021-12-27, n. 202100132
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 00132/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00199/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, proposto da A V, D V e G V, rappresentati e difesi dall’avv. L D M, nonché dall’avv. L D M, il quale si rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. amm., tutti elettivamente domiciliati in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l’esecuzione
del giudicato, formatosi sul Decreto n. 31 del 25.1.2018, corretto in data 2.2.2018, emesso dalla Corte d’Appello di Potenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Premesso che:
- con la sentenza n. 577 del 25/9/2020, in accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a., è stato disposto il pagamento delle somme dovute in base al Decreto n. 31 del 25/1/2018, corretto in data 2/2/2018, pronunciato dalla Corte d’Appello di Potenza, all’uopo assegnando il termine di giorni 60 e demandando al Dirigente preposto alla Direzione Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia la nomina del Commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione resistente;
- con istanza notificata il 9/12/2021 e depositata in pari data, i ricorrenti, nel lamentare la perdurante inadempienza al giudicato del Giudice ordinario nonché alla suddetta sentenza di ottemperanza, chiedono la sostituzione del Commissario ad acta e l’esecuzione di quanto necessario per il pagamento del debito;
Ravvisata l’esigenza di acquisire chiarimenti in ordine alle ragioni che attualmente ancora impediscono l’esecuzione delle richiamate pronunce giudiziarie;
Considerato che, per tale incombente istruttorio, va assegnato al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed al Dirigente preposto alla Direzione Affari Giuridici e Legali, per quanto di rispettiva competenza nella qualità di preposti alle funzioni amministrative ministeriali ovvero a quelle commissariali sostitutive, il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione a cura della parte interessata, se anteriore;