TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300026
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00026/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2020, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Cino Benelli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- la Questura di Modena, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore;
per l’annullamento
- del provvedimento datato 10 dicembre 2019 (-OMISSIS-) a firma del Questore di Modena, notificato in pari data alla società -OMISSIS-, con cui è stata ordinata la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, in ragione di concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici;
- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Vista l’istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2020 e depositato il 26 febbraio successivo, la parte ricorrente, anche quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento datato 10 dicembre 2019 (-OMISSIS-) a firma del Questore di Modena, attraverso il quale è stata disposta la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, sussistendo concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici.
La società ricorrente è titolare e gestisce nel Comune di Modena, in base a regolare autorizzazione, una sala, con superficie di vendita pari a 586,14 mq, dedicata alla raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. Attraverso il provvedimento impugnato, assunto in data 10 dicembre 2019, è stata disposta la sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni della licenza relativa alla sala di raccolta delle giocate gestita dalla predetta società, assumendosi la sussistenza di concreti pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici.
Eccependo l’illegittimità del richiamato provvedimento di sospensione, la parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 41 della C.D.F.U.E. e degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Si è costituita in giudizio la Questura di Modena, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2023, il Collegio, su richiesta del difensore dell’Amministrazione resistente e preso atto dell’istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione, ha