TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-11-22, n. 202215500
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2022
N. 15500/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13664/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13664 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S S D, A Z, U L S D L, con domicilio eletto presso lo studio S S D in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
con il ricorso introduttivo del giudizio:
- del Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca 30 giugno 2016 n. 546, recante " Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017 " (doc. 1);
- del Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca adottato di concerto con il Ministro della Salute, 25 luglio 2016 n. 592, recante " Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017 " (doc. 2);
- del Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca 26 luglio 2016, n. 598, recante " Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017 " (doc. 3);
- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino n. 2284 del 6 luglio 2016 avente ad oggetto " Bando per l'ammissione ai corsi di Laurea Magisfrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) sedi di Torino e Orbassano e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) — Anno Accademico 2016/2017 dell'Università degli Studi di Torino ” (doc. 4);
- dell'avviso presente sul sito www.accessoprogrammato.miur.it con il quale si comunicava che sono state considerate corrette tutte le risposte date alla domanda numero 16 (doc. 5); dell'elenco pubblicato il 29 settembre 2016 sul portale www.universitaly.it con il quale i candidati hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafica (doc. 6); dell'elenco pubblicato il 4 ottobre 2016 sul portale www.accessoprogrammato.miur.it, nell'area del sito riservata agli studenti, con la graduatoria nazionale unica del concorso per l'ammissione al ciclo unico di merito nominativa (doc. 7) per l'a.a. 2016/2017 nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- del Decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Prot. n. 0000312 del 20 maggio 2016, n. 312;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria, ancorché non conosciuti;
con il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento di decadenza dalla graduatoria per l'accesso programmato al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria aa 2016/2017, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il proposto gravame la ricorrente, collocatasi in posizione non utile nella graduatoria nazionale di merito per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “ Medicina e Chirurgia ”, “ Odontoiatria e Protesi dentaria ” per l’anno accademico 2016/2017, ha impugnato tutti gli atti della relativa procedura selettiva, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Segnatamente, la -OMISSIS- ha conseguito un punteggio pari a 57,20, ricoprendo la posizione in graduatoria n. 15.768 su 9.224 posti disponibili su base nazionale per l'accesso a Medicina e Chirurgia e su 908 posti disponibili per l'accesso a Odontoiatria e Protesi Dentaria.
A sostegno della propria domanda ha articolato quattro censure, sintetizzate come segue.
Con il primo motivo, ha censurato da un lato, l’erronea formulazione del quesito n. 16 contenuto nella prova somministrata, dall’altro la scelta ministeriale (postulante un annullamento nei fatti del suddetto quesito) di procedere all’attribuzione del relativo punteggio in favore di tutti i candidati, indipendentemente dalla risposta data in concreto.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di eccesso di potere nella forma della violazione del principio dl ragionevolezza, per avere inserito nel test una domanda (la n. 49) che sarebbe stata formulata in modo tale da consentire due risposte ugualmente riconosciute corrette dalla letteratura scientifica.
Con il terzo motivo ha contestato i quesiti somministrati nello svolgimento della prova, assumendo che molteplici domande sarebbero identiche a quelle contenute in eserciziari editi da enti privati per la preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, difettando dunque del necessario carattere dell’originalità.
Con il quarto motivo ha censurato l’illegittima costituzione della Commissione incaricata di validare i quiz.
Con decreto monocratico n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, “ Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, non risultando incongrua – ad un primo sommario esame – la scelta discrezionale dell’Amministrazione di sterilizzare, mediante attribuzione del medesimo voto a tutti i concorrenti, uno dei quesiti predisposti per le prove di ammissione di cui trattasi, essendosi ritenuta non ravvisabile al riguardo una risposta esatta univoca, così come non appare prima facie viziante la presenza di quesiti, analoghi a quelli sottoposti ai medesimi concorrenti, in testi di preparazione all’esame comunemente in commercio, ferma restando, peraltro, l’inconfigurabilità della richiesta ammissione con riserva in graduatoria, in presenza di censure che postulino l’integrale annullamento della procedura espletata ”.
Si è costituita l’Amministrazione con memoria di stile.
Quindi, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato confermato il rigetto delle misure cautelari richieste, “ Considerato che parte ricorrente, nell’impugnativa, non allega circostanze atte a rappresentare il superamento della prova di resistenza in rapporto al punteggio riportato, che risulta largamente al di sotto del punteggio minimo necessario al superamento del test di ammissione;Considerato, infatti, che la ricorrente risulta avere conseguito il punteggio di 57,20 collocandosi alla posizione 15.768 mentre l’ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria si trova nella posizione n. 11.469 (dati MIUR aggiornati a dicembre scorso);Considerato altresì che le censure miranti ad ottenere il punteggio supplementare di 1,5 in relazione al quesito n. 16 (annullato dal MIUR) – al quale la ricorrente afferma di avere risposto correttamente – non appaiono conferenti in quanto non produrrebbero comunque il superamento della prova e, comunque, non può essere computata come esatta la risposta data ad un quesito da ritenere errato nella sua formulazione;Considerato altresì che le censure e i sospetti addotti avverso i singoli quesiti non appaiono muniti del necessario “fumus boni juris” ai fini della concessione della misura cautelare, in considerazione del fatto che i quesiti sono stati somministrati in modo identico a tutti i partecipanti e che non appare rilevare in modo decisivo il dato (casuale fino a prova contraria, trattandosi in molti casi di esercizi di logica) della presenza di quesiti simili in testi di preparazione all’esame comunemente in commercio;Considerato, quanto ai vizi dedotti al fine di contestare la procedura nel suo complesso, che appare contraddittorio pretendere l’ammissione con riserva alla graduatorie nazionali e ai corsi di laurea in oggetto nel momento in cui si contesta la stessa legittimità delle prove selettive nel loro complesso, con censure che, ove accolte, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura ”.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la -OMISSIS- ha riferito di aver manifestato la propria disponibilità a rimanere nella graduatoria nazionale, in attesa di successivi scorrimenti, da ultimo nella “ finestra ” apertasi il 16 gennaio 2017. Tuttavia, a seguito di un controllo effettuato sulla propria pagina personale il giorno 27 gennaio 2017, ha verificato che nella suddetta pagina era comparsa la dicitura: “ Non hai confermato l'interesse all’immatricolazione entro le ore 12 del 27/01/2017: in base alle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 risulti rinunciatario e pertanto decadi da questa graduatoria ”. Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza.
Ha censurato l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento dl decadenza nonché per violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede. In sintesi, ha sostenuto che il MIUR avrebbe improvvisamente mutato il modus operandi, inviando una mail alla candidata - ricevuta in data 25.01.2017 - con cui la informava che la conferma dell'interesse era fissata entro le ore 12 del 27.01.2017.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione: “ Considerato che può apparire fondata sul piano del ‘fumus boni juris’ l’istanza cautelare, proposta con il ricorso per motivi aggiunti, diretta al reinserimento della ricorrente nella graduatoria nazionale in oggetto e a partecipare agli eventuali scorrimenti futuri, dal momento che la decadenza dalla graduatoria per mancata dichiarazione di interesse all’immatricolazione entro le ore 12:00 del 27.1.2017, è avvenuta con modalità innovative ed inattese rispetto alla prassi in precedenza seguita dall’Amministrazione nell’apertura delle periodiche “finestre”, con possibile “vulnus” del legittimo affidamento ingenerato;Ritenuto, invero, inadeguato allo scopo l’avviso individuale relativo alla nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione di interesse, comunicato alla ricorrente con email dal MIUR soltanto 44 ore circa prima della scadenza stessa;Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti al limitato effetto del re-inserimento con riserva alla graduatoria nazionale onde consentire alla ricorrente di poter usufruire di eventuali scorrimenti futuri e fermo restando quanto già statuito dalla Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (di rigetto dell’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo) ”.
Tuttavia, in sede di appello, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3960 del 20 settembre 2017, ha riformato la predetta ordinanza ritenendo che “ all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’appello risulta fornito da sufficienti elementi di fondatezza, per la mancata tempestiva richiesta di interesse all’immatricolazione con conseguente decadenza dalla graduatoria della parte, senza che siano ravvisabili ragioni giustificative idonee a integrare gli estremi dell’errore scusabile, l’onere di confermare periodicamente il proprio interesse alla permanenza in graduatoria apparendo funzionale e proporzionato a consentire, nel necessario rispetto della tempistica imposta dall’inizio delle lezioni, l’assegnazione dei posti disponibili al maggior numero possibile di candidati idonei e diligentemente interessati a conseguirli ”.
Nelle memorie depositate in occasione dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato che “ sussiste l’interesse alla pronuncia ai fini risarcitori. La ricorrente è oggi laureata in discipline contermini a medicina, tuttavia, ella nutriva l’aspirazione di laurearsi in medicina e chirurgia che le è stata ingiustamente negata. In ragione di ciò, la ricorrente mantiene la domanda di annullare in parte qua i provvedimenti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti, mentre non ha più interesse rispetto alle altre domande, e in particolare, quella volta ad ottenere l'inserimento in posizione utile, l’iscrizione presso la sede Universitaria oggetto di scelta, nonché, in via subordinata, la ripetizione della prova ”.
Infine, all’udienza dell’11 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso, come integrato dall’atto di motivi aggiunti, non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Si osserva, in via preliminare, che il proposto gravame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni di questo Tribunale con riferimento alle diverse tornate concorsuali (cfr., ex multis , sentenze: 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e 10130;2 novembre 2017, nn. 10925, 10950 e 10962;2 ottobre 2018, n. 9698;11 febbraio 2019, n. 1789;3 luglio 2019, n. 8706;11 ottobre 2019, n. 11799;3 marzo 2020, n. 2768;20 aprile 2020, n. 4039 e n. 4040), che dimostra l’infondatezza delle censure in esame corrispondenti a motivi già trattati e respinti da questo TAR, anche con riguardo alla specifica tornata concorsuale per cui è causa (cfr., ex multis , sent. 18 marzo 2020, n. 3384 e 9 ottobre 2017, n. 10129, nonché da ultimo sent. 28 marzo 2022, n. 3503).
4. Si richiamano, pertanto, i pertinenti contenuti dei pronunciamenti intervenuti relativamente alla medesima annualità 2016/2017, in particolare, da ultimo, la sentenza n. 14465/2022 che ha rilevato quanto segue:
“ 6.2. Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente le doglianze formulate nel ricorso introduttivo e quelle articolate nel primo motivo dell’atto di motivi aggiunti, in quanto queste ultime costituiscono un ulteriore sviluppo delle argomentazioni svolte con il primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo.
7. Muovendo dall’esame del primo motivo di gravame, il Collegio intende rinviare al pertinente contenuto della precedente sentenza della Sezione n. 3384/2020 sopra citata, evidenziando in particolare che la pretesa rettifica del punteggio conseguito – diretta ad ottenere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella specifica misura prospettata) in corrispondenza delle domande asseritamente non originali alle quali parte ricorrente non ha risposto ovvero ha risposto in modo erroneo – non risulta suscettibile di accoglimento, in quanto fondata su dati meramente ipotetici e non dimostrati (quali, da un lato, la non utilizzazione da parte del ricorrente dei manuali editi da soggetti privati per la preparazione ai test nei quali sarebbero contenuti quesiti corrispondenti a quelli somministrati, dall’altro la circostanza che il ricorrente, in caso di diversa formulazione dei dedotti quesiti, avrebbe certamente risposto in modo esatto).
8. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, possono senz’altro richiamarsi le ragioni poste a fondamento della reiezione della censura di analogo tenore nell’ambito del medesimo pronunciamento della Sezione sopra menzionato (sent. n. 3384/2020, che sul punto rinvia alla precedente sentenza 26 aprile 2018, n. 4626), atteso che i rilievi critici mossi a riguardo, di carattere tecnico, vengono a collocarsi nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’ambito dell’irragionevole e dell’illogico quali uniche ipotesi suscettibili di fondare un sindacato giudiziale di tipo caducatorio su atti espressivi di discrezionalità tecnica che, diversamente, integrerebbe una ipotesi di inammissibile sconfinamento nelle valutazioni di merito tecnico riservate all’amministrazione.
9. Relativamente al terzo motivo di doglianza, volto a censurare la determinazione del numero dei posti disponibili messi a bando, il Collegio intende richiamare il pertinente contenuto della precedente sentenza resa dalla Sezione n. 10129/2017, sopra citata, nel cui contesto è stato affermato che l’istruttoria svolta (con specifico riguardo all’anno accademico in questione) rientra in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, oltre che in considerazione del già illustrato carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la sentenza CEDU del 2 aprile 2013, ivi menzionata).
9.1. Relativamente all’ulteriore censura formulata nel contesto del medesimo motivo individuato in ricorso sub III-bis) e poi ulteriormente ribadita nell’ambito dell’ultima memoria depositata in giudizio da parte del ricorrente, riferita alla mancata ridistribuzione dei posti vacanti riservati ai candidati extracomunitari residenti all’estero, il Collegio evidenzia che con sentenza 14 novembre 2017, n. 11314 la Sezione ha espressamente disposto, in relazione alla specifica annualità in considerazione (2016/2017), l’annullamento in parte qua del D.M. n. 592/2016 (art. 2, comma 3) laddove prevedeva di non attribuire ai cittadini comunitari e a quelli extracomunitari residenti nell’Unione europea i posti non coperti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti.
Ritiene il Collegio in ogni caso non fondata la pretesa attribuzione, prospettata in ricorso, dei suddetti posti vacanti direttamente a parte ricorrente, attesa l’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (cfr. sul punto, ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 9335 del 14 settembre 2018, nonché la pronuncia ivi richiamata Cons. St., sez. IV, sent. n. 2097 del 4 aprile 2018), al quale consegue l’obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale secondo l’ordine di collocazione dei concorrenti sulla base del punteggio riportato, fino alla integrale copertura dei posti disponibili relativamente al suddetto contingente riservato ai candidati extracomunitari residenti all’estero limitatamente ai posti da questi ultimi candidati non occupati (in tal senso, cfr. ex multis la citata sentenza n. 11314/2017).
Nella prospettiva delineata, non risulta superata – quanto allo specifico profilo in considerazione – la necessaria prova di resistenza, alla luce della posizione ricoperta dal ricorrente nella graduatoria nazionale di merito in base al punteggio riportato e alla conseguente collocazione in graduatoria, apparendo assai distante, sulla base degli elementi in atti, dall’ultima posizione utile ai fini dell’ammissione al corso di laurea in questione (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 3503 del 28 marzo 2022).
Ne discende la mancata dimostrazione di una possibilità concreta di conseguire, sotto l’indicato profilo, il bene della vita che il ricorrente aspira di ottenere.
10. Quanto al quarto e al quinto motivo di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione – il Collegio intende richiamare il pertinente contenuto della precedente sentenza n. 10129/2017, sopra citata.
10.1. Nello specifico, rifacendosi alle argomentazioni sul punto ivi illustrate si evidenzia: i) da un lato, che il principio di anonimato richiede peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni, o altre segnalate forme di frode nello svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono accertamenti di natura penale, senza che al momento emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenze comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte;ii) dall’altro, che alla luce della prospettazione in ricorso non emerge comunque con sufficiente certezza che in concreto si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, né altri indebiti aiuti esterni ai candidati.
10.2. Nel contesto delineato, il Collegio ritiene altresì di poter richiamare le argomentazioni illustrate nell’ambito della medesima sentenza della Sezione n. 10129/2017 – sopra menzionata – per quanto concerne l’infondatezza del quinto motivo di gravame, osservando che non risulta comunque configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui è stata attestata la conformità alle direttive ministeriali.
11. Il Collegio ritiene che anche il secondo mezzo di gravame articolato con il ricorso per motivi aggiunti non sia favorevole di positiva considerazione.
11.1. Sul punto il Collegio richiama un precedente della Sezione nel quale si è affermata la legittimità di una analoga previsione, benché contenuta nella lex specialis relativa a una diversa annualità (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 5748 del 14 maggio 2021). In estrema sintesi, l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è previsto originariamente dalla lex specialis e costituisce un adempimento semplice e ben poco impegnativo che corrisponde a un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi”. Pertanto, in assenza di tale meccanismo l’amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti. Da tali considerazioni, suscettibili di essere estese anche alle doglianze mosse con la censura in esame, discende la legittimità della previsione contestata dalla parte ricorrente nel presente giudizio e, quindi, anche sotto tale profilo il ricorso per motivi aggiunti non merita accoglimento ”.
5. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, si rileva che la decadenza dalla graduatoria per mancata dichiarazione di interesse all’immatricolazione entro le ore 12:00 del 27.1.2017 deve essere ritenuta legittima, nonostante le modalità innovative rispetto alla prassi seguita in passato dall’Amministrazione.
Invero, come osservato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3960 del 20 settembre 2017, “ l’onere di confermare periodicamente il proprio interesse alla permanenza in graduatoria ” appare “ funzionale e proporzionato a consentire, nel necessario rispetto della tempistica imposta dall’inizio delle lezioni, l’assegnazione dei posti disponibili al maggior numero possibile di candidati idonei e diligentemente interessati a conseguirli ”, “ senza che siano ravvisabili ragioni giustificative idonee a integrare gli estremi dell’errore scusabile ”.
Peraltro, i giudici di Palazzo Spada, chiamati ad esprimersi più volte su casi analoghi, hanno rilevato che: “ Il decreto ministeriale n. 337 del 2018, Allegato II punto 10, lettera d), statuisce quanto segue: ‘Entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse’. Il predetto meccanismo della conferma di interesse alla immatricolazione con cadenza settimanale, a pena di decadenza, come più volte ritenuto dal Consiglio di Stato (sia pure in sede cautelare), non appare né sproporzionato, né irragionevole (cfr. ordinanze nn. 2946/2021, 5142/2019, 423/2019, 3672/2018 e 3307/2017), in quanto finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento. La decadenza dalla graduatoria di merito comporta l’impossibilità di aspirare ad alcun posto utile, sia in graduatoria nazionale, sia nell’assegnazione dei posti extra UE rimasti vacanti ” (da ultimo C. di St. n. 881/2022).
Ritiene pertanto il Collegio che il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sia pianamente applicabile anche alla fattispecie in esame.
Peraltro, è la stessa -OMISSIS- ad ammettere (pag. 6 delle memorie depositate in atti in data 10 ottobre 2022) che la comunicazione del MIUR relativa alla conferma dell’interesse è pervenuta via mail all’odierna ricorrente il giorno 25 gennaio 2017 dunque due giorni prima della scadenza del termine per la manifestazione di volontà.
6. Per le ragioni esposte in precedenza, quindi, il ricorso come integrato dall’atto di motivi aggiunti risulta infondato e deve essere respinto.
7. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione della natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.