TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-11-12, n. 202111677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-11-12, n. 202111677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111677
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2021

N. 11677/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08439/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8439 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Achille Reali in Roma, via Isonzo 42/A;



contro

Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano,82;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;



nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Zorzi ed Enrico Cassi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione del 26.07.17 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con la quale è stato respinto il ricorso n. 77/17 presentato dalla ricorrente il 19.07.17 avverso la delibera FIP n° 4/2017 di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, Consiglio Federale n° 1 di pari data, notificata a mezzo mail giunta alle ore 18,21 del giorno 17 luglio 2017, con la quale, dopo aver preso atto della comunicazione della -OMISSIS- relativa all'elenco delle 16 Società (tra cui la -OMISSIS-) che “hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti per la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2017/2018”, richiamando il verbale n° 253 della riunione tenuta dalla -OMISSIS- in data 13 luglio 2017, ovvero il giorno prima, nella quale tale organismo interno aveva espresso parere negativo all'ammissione al prossimo Campionato della -OMISSIS- poiché “la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017”, il Consiglio Federale deliberava l'ammissione delle altre 15 società e, nel contempo, “di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società -OMISSIS-”,

- del provvedimento di ammissione della controinteressata al campionato in luogo della ricorrente;

- di ogni atto presupposto e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esclusione della società ricorrente dal Campionato di Serie A stagione sportiva 2017/2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\9\2017

per l’annullamento

delle motivazioni della decisione del 26.7.2017 depositate il 12.9.2017 notificate con nota prot. n. 00745/17, decisione n. 67/17, giunta il 12.7.2017;

e sui motivi aggiunti presentati il 29\9\2017

per l’annullamento

dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2017

per l’annullamento

dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. e di Federazione Italiana Pallacanestro e di C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente rappresenta quanto segue:

- all’esito della stagione agonistica 2016/17 avrebbe maturato il diritto a partecipare al campionato di massima Serie (A1);

- quindi, avrebbe ottemperato alle prescrizioni di cui alla delibera 346/2017 (stralcio C.U. n. 1000 dell’11/4/2017 – C.F. FIP n.7), trasmettendo nei termini prescritti della documentazione richiesta per l’iscrizione al successivo campionato;

- avrebbe stipulato ed alla trasmissione tempestiva della fideiussione bancaria per l’importo prescritto di € 250.000,00.

Con nota del 30/6/2017, -OMISSIS-(-OMISSIS-), richiamando le risultanze della verifica ispettiva effettuata in data 26/6/2017, ha comunicato che “allo stato attuale (vale a dire al 30/6/2017) non risultano rispettati i requisiti necessari per l’ammissione al Campionato professionistico s.s. 2017/2018”, per cui invitava la Società a regolarizzare tale posizione inviando “idonea documentazione provante il rispetto delle condizioni di ammissione entro il termine perentorio del 10 luglio 2017”.

La Società avrebbe fornito agli Organi preposti argomentazioni atte a smentire le conclusioni della -OMISSIS-, e avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti per la partecipazione al campionato successivo.

Con verbale n. 253 del 13 luglio 2017, la -OMISSIS- ha espresso parere negativo all’ammissione della-OMISSIS-al campionato.

Il Consiglio Federale della FIP, quindi, ha emanato il provvedimento del 14/07/2017 con il quale ha negato l’ammissione al campionato della-OMISSIS-.

L’istante, quindi, ha proposto ricorso in data 19.7.2017 all’Alta Corte di Giustizia del CONI deducendo:

“1) Sulla contestazione di cui al cpv 1 (“mancato rispetto della condizione indicata al punto 1 della delibera 346/2017”): insussistenza degli addebiti mossi – avvenuto ripianamento della (presunta) eccedenza di indebitamento-erronea qualificazione “debiti verso personale” di poste già correttamente inserite in bilancio.

2) Sulla contestazione di cui al cpv 2 (“mancato rispetto della condizione di cui al punto 3 delibera 346/2017”): insussistenza degli addebiti mossi – genericità ed indeterminatezza della delibera assunta.

L’Alta Corte di Giustizia con dispositivo del 26.7.2017 ha respinto il ricorso.

Il successivo 3 agosto 2017 è stata comunicata l’archiviazione dell’indagine della Procura Federale.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di tutti i principi in tema di lealtà e parità di trattamento - eccesso di potere per sviamento – perplessità dell’agire amministrativo – violazione di tutti i principi di buona fede – violazione art. 3 e 97 Costituzione.

Il mancato deposito delle motivazioni della decisione della Corte di Giustizia, avrebbe impedito la proposizione di un ricorso tempestivo, determinando la conseguente iscrizione al campionato della controinteressata, ripescata dalla serie minore non per meriti sportivi;

2) violazione di tutti i principi in tema di imparzialità e parità di trattamento – violazione di precedente atto dello stesso organo procedente – violazione art. 3 Costituzione.

Con la nota del 13/06/2017 la FIP per il tramite della -OMISSIS- aveva concesso alla ricorrente, e ad altre società, di dimostrare entro il 10/07/2017 il rispetto delle condizioni di ammissione stabilite nella delibera n. 346/17.

Entro il termine stabilito la ricorrente avrebbe presentato una relazione asseverata da un revisore, con allegata documentazione, per dimostrare il raggiungimento dei parametri 1 e 3, in particolare tenuto conto del rigetto dell’istanza di rottamazione avvenuta il 30/06/2017 sostituita dall’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del 4/7/2017 con pagamento della rata.

La -OMISSIS- nel verbale del 13/7/2017 ha ammesso le integrazioni documentali delle altre 15 società: ha ritenuto tuttavia solo per la ricorrente che il parametro andasse rispettato alla data del 31/3/17, ignorando l’ulteriore termine concesso del 10/7/2017. Quindi, in contraddizione con il provvedimento n. 4882 del 30/6/2017, e in disparità di trattamento rispetto alle altre società la situazione veniva cristallizzata alla data del 31/3/17.

Solo per la istante non si sarebbe tenuto conto dei successivi accadimenti, ritenendo che la mancata dimostrazione del rispetto delle condizioni previste nella delibera 346/17 dovesse essere cristallizzata al 31/3/2017, confermando il mancato rispetto dei parametri 1 e 3 alla data del 31/3/2017.

Il ricalcolo dei parametri relativi al debito tributario, tenuto conto della rateizzazione concessa il 4/7/2017 per cause non imputabili alla ricorrente, come da perizia allegata, avrebbe consentito la partecipazione al campionato;

3) violazione dei principi di lealtà e leale collaborazione con riferimento al parametro debiti verso il personale.

Il procedimento innanzi alla Corte federale è stato archiviato solo il 3/8/17, dopo l’esclusione della FIP e il responso del Collegio di Garanzia, che hanno tenuto ferma la voce inerenti i debiti per € 160.000,00 come imposto dalla -OMISSIS-, per cui non si è potuto tener conto degli sviluppi dell’inchiesta federale favorevoli alla ricorrente.

Dopo aver corretto il parametro “debiti tributari” inserendo la rateizzazione, come da perizia allegata, comunque il rapporto P/D (patrimonio/debiti) si concluderebbe in senso favorevole alla ricorrente, anche considerando i “debiti verso il personale” di € 160.000,00;

4) violazione di tutti i principi del corretto agire amministrativo – violazione e falsa applicazione del. 346/17 del consiglio federale FIP - eccesso di potere per omesse ed insufficiente motivazione.

Al fine di verificare “la correttezza delle modalità di calcolo e di compilazione del parametro R/I trasmesso alla FIP dalla società per l’iscrizione al Campionato di basket 2017/18 con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31/03/2017 nonché delle relative

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