TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-08-07, n. 201201435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-08-07, n. 201201435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201435
Data del deposito : 7 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00438/2012 REG.RIC.

N. 01435/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2012, proposto da:
W A, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 109;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente il 2/7/2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che con nota depositata il 13/6/2012 il Ministero dell’Interno ha riferito di aver provveduto, medio tempore (e precisamente in data 9/5/2012), a predisporre il decreto di conferimento della cittadinanza italiana;

- che, ciò stante, l’iter procedurale può dirsi “definito” ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3/4/1994 n. 362;

- che allo stato attuale, pertanto, il ricorrente non ha più interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto il denunciato stato di inerzia dell'amministrazione intimata (Ministero dell’Interno) è venuto a cessare (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater – 2/2/2012, n. 1162 e 31/1/2012, n. 1076);

Considerato altresì:

a) che le spese di lite possono essere compensate, dovendosi tener conto, ai fini dell’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che la controversia de qua (azione avverso il silenzio, serbato dall’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana) rientrerebbe - se la sua definizione non avvenisse, come nella specie, mediante pronuncia di rito ex art. 35 c.p.a., da ritenersi ammissibile in applicazione dei superiori principi sanciti dall’art. 111 cost. - nella competenza del

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