TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-11-06, n. 201701580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-11-06, n. 201701580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701580
Data del deposito : 6 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2017

N. 01580/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00980/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 980 del 2017, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dall’Avv. A L, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Agostino Nifo, 2, presso l’Avv. A F;



contro

Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti di

V M, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

ex artt. 31 e 117 c. p. a., del silenzio, serbato dal Comune di Agropoli in ordine all’atto di invito e diffida, notificato in data 23 – 29.12.2016, con il quale la ricorrente ha chiesto l’annullamento, in via d’autotutela, del permesso di costruire, n. 4616/9025 del 15.10.2012, rilasciato alla controinteressata V M, nonché l’emanazione e l’esecuzione delle conseguenti sanzioni demolitorie, anche in esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 20483 del 29.12.1987;

nonché per la declaratoria

dell’obbligo del detto Comune e per la conseguente sua condanna a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso

nonché, ex art. 31, comma 3, c. p. a., per l’accertamento

della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;




FATTO

La ricorrente, proprietaria, in virtù di decreto di trasferimento n. 3604 del 12.05.2005, emesso dal G. E. del Tribunale di Vallo della Lucania, di un appartamento in Agropoli alla Piazza T. Mainenti, “collocato al piano immediatamente inferiore rispetto all’immobile (un sottotetto, abusivamente trasformato in civile abitazione) di proprietà della controinteressata sig.ra Maria V”, premesso che con il provvedimento, prot. 0261 del 7.01.2014, il Responsabile dell’Area Tecnica – Assetto ed Utilizzazione del Territorio – del Comune di Agropoli aveva revocato il permesso di costruire n. 4616/9025 del 15.10.2012, rilasciato alla controinteressata e avente ad oggetto la trasformazione di un sottotetto in una civile abitazione, giacché la relativa istanza era fondata su una falsa rappresentazione, da parte del richiedente, della situazione di fatto e di diritto dell’immobile, sul quale erano state effettuate le trasformazioni; nonché premesso che, nell’anno 1987, il suocero della controinteressata V M, sig. G C, aveva effettuato, senza alcun titolo abilitativo, sull’immobile in oggetto, lavori di sostituzione del tetto in legno con un tetto a falda in c. a.; che, in data 20.08.1987, lo stesso C aveva ottenuto, in sanatoria e durante l’esecuzione dei lavori, un’autorizzazione edilizia “a condizione che non ci sia aumento di volumetria, né cambiamento di destinazione (...)”; che, nel mese di ottobre 1987, l’Ufficio Tecnico Comunale di Agropoli aveva riscontrato che, senza alcun titolo abilitativo, il C aveva realizzato, anziché la sostituzione del tetto, “un piano mansarda mediante l’abbassamento del solaio di calpestio di circa 40 cm. e l’innalzamento del solaio di copertura di circa cm. 40”, e ciò all’evidente scopo di trasformare il sottotetto non abitabile in una mansarda abitabile; che, rispetto a tali opere, il Comune aveva emesso, dapprima, un’ordinanza di sospensione lavori (n. 16678 del 17.10.1987) e, poi, un’ordinanza di demolizione (n. 20483 del 29.12.1987), entrambe rimaste inoppugnate; che, in data 14.02.2012, la sig.ra V, nuora del C, la quale nel frattempo aveva ricevuto in donazione il cespite, presentava istanza di permesso di costruire, per la trasformazione della mansarda – come abusivamente realizzata – in civile abitazione, mediante l’esecuzione di lavori interni; che, in data 15.10.2012, il Comune di Agropoli aveva rilasciato il permesso di costruire che, poi, con il provvedimento, prot. 0261 del 7.01.2014, dallo stesso Comune di Agropoli era stato revocato; che il provvedimento in autotutela era stato impugnato, dalla controinteressata V, dinanzi a questo T. A. R. Campania, Sezione di Salerno, il quale, con sentenza n. 520/2016, lo aveva annullato; che, peraltro, la sentenza di questo T. A. R. non aveva affrontato il merito della controversia, avendo annullato l’atto per un vizio meramente formale, ossia la violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, non avendo il Comune adeguatamente controdedotto alle osservazioni, presentate dalla V; che permaneva, pertanto, con ogni evidenza, l’obbligo del Comune di riaprire il procedimento, e riesercitare i poteri sanzionatori previsti per legge, al fine d’ottenere il ripristino dello stato di fatto esistente anteriormente: a) all’esecuzione dei lavori sanzionati con l’ordinanza di demolizione n. 20483 del 29.12.1987, divenuta definitiva, perché inoppugnata, mediante il quale era stato realizzato un piano mansarda, mediante l’abbassamento del solaio di calpestio di 40 cm. E l’innalzamento del solaio di copertura di circa 40 cm.; b) all’esecuzione dei lavori di cui al permesso di costruire n. 4616/9025 del 15.10.2012, per la trasformazione della mansarda in civile abitazione; che andava, quindi, portata ad esecuzione l’ordinanza di demolizione, n. 20483 del 29.12.1987, divenuta definitiva, mediante acquisizione del bene al patrimonio comunale e successiva demolizione in danno, il tutto previo annullamento, in autotutela, del permesso di costruire del 15.10.2012, giacché la relativa istanza era, come si è visto, fondata su una falsa rappresentazione, da parte del richiedente, della situazione di fatto e di diritto dell’immobile, sul quale erano state effettuate le trasformazioni; segnalava che

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