TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-01-16, n. 202000554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-01-16, n. 202000554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000554
Data del deposito : 16 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2020

N. 00554/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10992/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10992 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L A R, rappresentata e difesa dall’avv. F A, presso il cui studio in Roma, via Cosseria, 2, ha eletto domicilio;

contro

Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Dell’A I;
R P F J;
M M;
C P E;
Ao Giorgia;
Roncella Roberto;
Verde Roberta;
Ughi Leonardo;
Pettinau Francesca;
Sbrignadello Stefano;
Ferreri Tiziana;
Malandrino Enrico;
Vanucchi Valentina;
Suriani Giuseppe;
Mercorillo Giuseppa;
Rinaldi Mariasole;
Piras Maria Grazia;
Mercadante Antonio;
Sedile Raffaella;
Palamà Daniela Maria;
Schillaci Giuseppa;
Carlino Michela;
Spanti Marina;
Serra Valentina;
Bonanno Antonio;
Cusimano Gaspare;
Bicchielli Chiara;
Storchi Roberto;
Biancone Noemi;
Clerissi Frida;
Patanè Rossella Antonella;
Sanguedolce Maria Cristina;

per l'annullamento

(ric.)

- del bando di concorso del Cnr n. 366.68, pubblicato il 7.8.2018, avente a oggetto l’assunzione di 1 tecnologo di III^ livello (“Settore tecnologico supporto alla ricerca”), nelle seguenti parti: art. 2, co. 2: “ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso”;
art. 3, co. 3: “la domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito CNR nell'area concorsi https://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4”;
co. 4: “non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione”;
co. 7, nella parte in cui si prevede la dichiarazione dei candidati sotto la propria personale responsabilità “di non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’art. 2, co. 2 del presente bando”;
art. 4 (modalità di presentazione della domanda), nella parte in cui conferma l’impiego esclusivo del sistema on line;
art. 5 (esclusione dal concorso), ove si prescrive l’esclusione del candidato in caso di presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4 nonché in mancanza dei requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, lettere da a) a j), e dall’art. 2, co. 2;

- del provvedimento di esclusione (pervenuto il 6.9.2018) adottato sul rilievo del mancato inoltro della domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico;

- della delibera del 23.7.2018 e degli atti successivamente assunti nonché dello stesso bando, se interpretati nel senso di escludere dal computo dei 3 anni di anzianità il servizio prestato presso gli istituti di ricerca delle università;

(mm.aa.)

- dei provvedimenti di ammissione con riserva alla procedura e di valutazione dei titoli, nella parte in cui il punteggio risulta assegnato con riserva;

- della graduatoria di merito definitiva, pubblicata il 21.12.2018, nella parte in cui la ricorrente risulta inserita nella posizione n. 50 con riserva e non a pieno titolo, nonché delle successive rettifiche.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 27 novembre 2019 il cons. M.A. di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 2.10.2018 (dep. il 3.10) la dott.ssa L A R, nel premettere: di aver svolto dal 2010 attività di ricerca in qualità di assegnista e di collaboratore sia presso il Cnr sia presso gli istituti di ricerca dell’Università di Palermo;
di aver dovuto trovare una diversa occupazione, stante il mancato rinnovo dei contratti, e di avere pertanto conseguito l’assunzione a tempo indeterminato presso altra amministrazione (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico della Sicilia, qualifica di docente);
di aver presentato domanda di partecipazione al concorso in epigrafe, indetto dal Cnr in attuazione dell’art. 20, co. 2, d.lgs. n. 75/2017;
tanto esposto, ha impugnato il bando nella parte relativa al divieto di partecipazione per i soggetti “titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell’eventuale assunzione”, oltre che nella parte inerente alle modalità di presentazione in via telematica delle domande di partecipazione, e la consequenziale determinazione di esclusione adottata dal Cnr, prospettando i vizi di:

1) Violazione della l. n. 241/90; 2) Violazione, erronea e falsa applicazione del d.P.R. 487/1994, del d.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 165/2001, della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, delle circolari n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 9.1.2018, degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.;
violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico e al pubblico concorso;
eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; 3) (avente medesima rubrica del n. 2, con ulteriore deduzione di violazione dell’art. 35 d.lgs. n. 165/01 ed eccesso di potere per contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei presupposti); 4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 5) Eccesso di potere per sviamento, illegittimità e irragionevolezza;
violazione della par condicio , ingiustizia manifesta; 6) Illegittimità del bando nella parte relativa alla previsione della presentazione delle domande unicamente in via telematica: violazione degli artt. 51, 1° co., Cost. e 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 487/94; 7) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, delle circolari nn. 3/2017 e 1/2018, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3, 35, 51 e 97 Cost. nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico e al pubblico concorso;
eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’atto, errata valutazione dei presupposti.

Si è costituita in resistenza l’amministrazione.

Ottenuta l’ammissione alla procedura con riserva (giusta ordinanza cautelare n. 6387/18), con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 15.1.2019 (dep. l’11.2) l’istante ha esteso l’impugnazione (prospettando vizi di illegittimità derivata) alla graduatoria definitiva, recante sua collocazione al 50° posto “con riserva”, nella parte relativa (per l’appunto) all’inserimento della clausola di riserva.

All’odierna udienza, in vista della quale parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti degli idonei in posizione deteriore (dal n. 51 al n. 82), il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L’istante contesta l’esclusione dal concorso in epigrafe, indetto dal Cnr in attuazione dell’art. 20, co. 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (in tema di “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”).

La norma autorizza le pubbliche amministrazioni a bandire nel triennio 2018-2020, “in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni […] e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017 enuncia gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.

Al par. 3.2.1 (punto 2), “procedure di reclutamento”, i requisiti di cui all’art. 20, co. 2, cit. sono così specificati:

a) titolarità “successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso: l’ampiezza dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui all'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 (nonché a quella di cui all'articolo 20, comma 1), consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative”;

b) maturazione al 31.12.2017 di “almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività, analogamente a quanto indicato al superiore punto 1. lett. c), sempre fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e per gli enti di ricerca”.

Ai sensi del successivo par. 3.2.7 (sugli “enti pubblici di ricerca”), “[p]er il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 si applicano con le specificità che seguono:

- considerare, ai fini della definizione del fabbisogno, la disciplina prevista dal citato d.lgs. 218/2016;

- con riferimento al personale finanziato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (quindi gli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche con attività svolta presso diversi enti e istituzioni di ricerca;

- l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca;

- non si applica il divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 20, comma 5, purché siano rispettati i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente”.

2. Parte ricorrente denuncia le previsioni della lex specialis impeditive della sua ammissione alla selezione e in particolare:

- l’art. 2, co. 2: “Ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell’eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso”;
nonché

- l’art. 3, co. 3: “La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito CNR […]”;
e co. 4: “Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione”.

Tanto premesso, rileva il Collegio che va accolta la censura, di carattere assorbente, volta a contestare la violazione da parte del bando di concorso dell’art. 20, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, letto unitamente agli artt. 51 e 97 Cost. e alla stregua dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Nel restringere la platea dei partecipanti al pubblico concorso, escludendo i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, l’amministrazione ha non solo irragionevolmente discriminato quest’ultima categoria di dipendenti rispetto a quelli privati, ma ha contraddetto la natura meritocratica dell’istituto del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici, condizionando la partecipazione alla circostanza – ininfluente rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non fosse in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Tale requisito deve ritenersi illegittimo: l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere infatti adeguatamente e prioritariamente motivata in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come, nel caso odierno, il superamento del precariato nel settore pubblico;
per l’affermazione di detto principio è sufficiente rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2017, le cui considerazioni (riferite all’art. 1, co. 110, l. n. 107 del 2015, recante esclusione dei soggetti “assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali” dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti) possono essere applicate anche allo scrutinio della legittimità degli atti amministrativi oggetto della presente impugnazione (secondo la Corte, la menzionata norma escludente ha “condizionato” il “diritto di partecipare al concorso pubblico […] alla circostanza – invero ‘eccentrica’ rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale”, mentre “un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione”;
l’esclusione si fonda cioè su elementi – quali la “durata del contratto”, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, e la “natura del datore di lavoro”, scuola pubblica o scuola paritaria, amministrazione della scuola o altre amministrazioni – non funzionali “all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità”).

Appare poi fuorviante la pretesa dell’amministrazione di giustificare la disposizione escludente con la finalità di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla legge.

Tale obiettivo appare già assicurato dal piano di assunzioni previsto dall’art. 20, co. 1, d.lgs, n. 75/2017 e dalla natura riservata delle procedure concorsuali come quella in esame ( ex art. 20, co. 2), caratteristiche che esauriscono ampiamente il perseguimento della detta finalità di stabilizzazione.

L’introduzione dunque di un ulteriore requisito, non contemplato dalla legge ed estraneo all’interesse dell’amministrazione al reclutamento di personale qualificato, rappresenta uno sviamento dalle finalità tipiche del pubblico concorso, il quale, una volta individuate le necessità di organico dell’amministrazione e le professionalità richieste, deve necessariamente ispirarsi ai principi di riconoscimento del merito e di favor partecipationis .

3. Per quanto sin qui osservato, va dichiarata l’illegittimità del bando di concorso nella parte in cui (art. 2, co. 2) richiedeva all’aspirante di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.

Va di conseguenza dichiarata l’illegittimità del provvedimento di esclusione, motivato esclusivamente sull’impossibilità di presentazione in via telematica della domanda (dato che il sistema informatico richiedeva per l’inoltro della domanda la dichiarazione della condizione di cui all’art. 2, co. 2, del bando e quindi l’impossibilità per l’istante di inoltro della stessa).

In via ulteriore, in accoglimento dei motivi aggiunti, va infine dichiarata l’illegittimità della graduatoria nella parte relativa all’inserimento dell’istante con la clausola di “ammissione con riserva”.

4. In ragione di quanto precede, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti nei sensi indicati.

Sussistono giusti motivi, data la novità della questione, per compensare le spese di giudizio.

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