TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-12-04, n. 202406775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-12-04, n. 202406775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202406775
Data del deposito : 4 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2024

N. 06775/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2021, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Ceoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legali in Napoli, via A. Diaz n. 11;



per l’annullamento

- della scheda valutativa n. d’ordine 40 relativa all’anno 2019;

- di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna gli esiti della “valutazione caratteristica” risultanti dalla scheda valutativa numero d’ordine 40 relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, che riporta il giudizio di “superiore alla media” anziché “eccellente” come nelle schede relative ai periodi precedenti (anni 2012/2018). Alla valutazione così formulata muove le censure di: eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con i precedenti di carriera, travisamento dei fatti, inosservanza dei limiti e dei parametri di riferimento, contraddittorietà intrinseca e tra i giudizi finali; difetto di motivazione; violazione del D.P.R. n. 213/2002 (come sostituito dal Codice dell’ordinamento militare ); violazione della circolare prot. nr. M_D GMIL V SS 0504073 del 24 novembre 2009 e della Circolare prot. nr. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008 della Direzione Generale del Personale Militare.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, “ i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in

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