TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2019-09-13, n. 201904505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2019-09-13, n. 201904505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904505
Data del deposito : 13 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2019

N. 04505/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02328/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2019, proposto da
M L, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, al Corso Umberto I, n. 35, indirizzo digitale alessandro.biamonte@pec.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, presso l’Avvocatura Regionale, alla Via Santa Lucia, n. 81, indirizzo digitale massimoconsoli@pec.regione.campania.it;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 173 del 24.4.2019 nella parte in cui pretermette il nominativo della ricorrente dall’elenco del personale addetto alla depurazione del collettamento di Angri destinato al trasferimento presso il gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 23 co. 2 L.R. Campania n. 15 del 2.12.2015, alla data dell’1.7.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 2 luglio 2019 il cons. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che la ricorrente, assumendo di essere dipendente della Passavant Impianti s.p.a. (società mandataria dell’A.T.I. che gestisce l’impianto di depurazione di Angri - San Marzano sul Sarno - Sant’Egidio del Montalbino, ubicato nel territorio dell’Ente d’Ambito 3 Sarnese Vesuviano) e deducendo i vizi di violazione di legge (art. 23, comma 2, della L.R. Campania n. 15 del 2.12.2015 e art. 173 del d. lgs. 152/2016) ed eccesso di potere sotto diversi profili (carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, disparità di trattamento), ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 173 del 24.4.2019 nella parte in cui pretermette il suo nominativo dall’elenco del personale destinato al trasferimento (in data 1.7.2019) presso il gestore del servizio idrico integrato (ossia la G.O.R.I. s.p.a.);

Rilevato che l’art. 23 della richiamata L.R. Campania n. 15/2015 – come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera f), della L.R. 5 aprile 2016, n. 6 e dall'art. 1, comma 56, L.R. 8 agosto 2018, n. 28, così dispone ai commi 1 e 2:

“1. Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile […]”;

“2. Negli ambiti distrettuali dove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale sullo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011”;

Rilevato che, a sua volta, l’evocato art. 173 del d. lgs. 03/04/2006, n. 152 statuisce quanto segue: “Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”;

Considerato che, nel costituirsi in resistenza, la Regione Campania ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R.;

Ritenuto che il giudizio può essere definito con "sentenza in forma semplificata”, ex artt. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, al di là della formale veste impugnatoria, il petitum sostanziale azionato in giudizio è volto all’accertamento del diritto soggettivo all'assunzione presso il nuovo gestore dell'impianto depurativo di Angri;

Richiamato l’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale stabilisce, al primo comma, che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e, al quarto comma, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuto che la vicenda del rapporto di lavoro disciplinata dalle richiamate previsioni non possa farsi rientrare con tutta evidenza nella nozione di "procedura concorsuale" di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, non essendo subordinata all’espletamento di prove, scritte o orali, ma all’adozione di un atto regionale meramente ricognitivo circa la sussistenza del presupposto previsto (ossia l’essere in servizio alla data dell’1.6.2011 presso l’impianto da trasferire);

Richiamato il conforme orientamento seguito da questa Sezione (cfr. sentenza 3 settembre 2018, n. 5353), alla stregua del quale la situazione azionata in giudizio è qualificabile come diritto soggettivo;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendo ritenersi che la causa sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, che le spese di giudizio possano essere equamente compensate tra le parti.

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