TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-11-07, n. 201400600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400600
Data del deposito : 7 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00247/2013 REG.RIC.

N. 00600/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da G G, rappresentato e difeso dall'avv. S D P presso il cui studio in Campobasso, via Crispi, N. 70/A elegge domicilio;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro P.T., L Classico "Mario Pagano" Campobasso, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

della griglia di valutazione relativa alla terza prova scritta dell'esame di Stato anno scolastico 2012/2013 del 24 giugno 2013 e del relativo verbale della Commissione d'esame n. 9 del 24 giugno 2013;

del verbale n. 15 della Commissione di Esame del 29 giugno 2013 relativo all'attribuzione del voto finale;
nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti.

Nonché per l’annullamento chiesto con motivi aggiunti notificati il 19 novembre 2013:

del verbale di riconvocazione della Commissione Esame di Stato, anno scolastico 2012/2013, Istituto di Istruzione Superiore L Classico "Mario Pagano" Campobasso del 21 settembre 2013, nonchè della relativa griglia di valutazione relativa alla terza prova scritta;

nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonchè del L Classico "Mario Pagano" di Campobasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, all’esito dello scrutinio del 11 giugno 2013, è stato ammesso a sostenere l’esame di stato presso il L Classico Mario Pagano di Campobasso per l’anno scolastico 2012/2013 con una media di voti pari a 9,33 ed un credito scolastico totale pari a 23/25;
nella materia di lingua inglese - per la quale è in possesso della certificazione in Advanced English rilasciata dall’Università di Cambridge - ha conseguito la votazione pari a 10.

Nelle prove scritte ha conseguito il punteggio di 14/15 in quella di italiano e di latino e di 11/15 in quella multidisciplinare, per un totale di 39/100 che, sommato al voto massimo di 30/30 conseguito nella prova orale, gli ha consentito di ottenere una valutazione complessiva di punti 92/100.

Poiché tuttavia il punteggio complessivo conseguito nelle prove d’esame è risultato inferiore a 70 punti, non ha potuto usufruire del beneficio dell’integrazione del punteggio sino a cinque punti previsto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 425/1997.

Lamenta, in particolare, l’erronea valutazione della terza prova scritta con riferimento ai due quesiti di lingua inglese, tenuto conto che per il parametro n. 3 “Language – Grammar” (grammatica), pur in presenza di due elaborati perfetti nella forma e di un criterio di valutazione oggettivo, avrebbe conseguito, rispettivamente, un punteggio di 0,10 per il quesito n. 1 e di 0,35 per il quesito n. 2 anziché il punteggio massimo di 0,50 che avrebbe comportato l’assegnazione alla prima prova di un punteggio complessivo di 0,70 (Language – grammar 0,50 +Adherence instruction 0,10 + Coherence - cohesion 0,10) e alla seconda di 0,90 (Language – grammar 0,50 +Adherence instruction 0,20 + Coherence - cohesion 0,20), per un totale di punti 1,60;
il punteggio così rideterminato, sommato a quello attribuito agli ulteriori quesiti della terza prova, avrebbe condotto ad una valutazione complessiva della terza prova scritta pari a 11,60, da arrotondare per eccesso a 12;
sarebbe così stato raggiunto il punteggio complessivo, per le prove scritte, non inferiore a 70 con conseguente diritto al c.d. bonus sicchè, nella specie, il voto conclusivo dell’esame di stato sarebbe stato pari 97/100 anziché 92/100 e le sue chance di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso si sarebbero significativamente incrementate proprio in relazione alla migliore incidenza del voto di maturità.

Lamenta, conseguentemente, che il giudizio espresso sulla prova di inglese sarebbe illegittimo in quanto affetto da errore e travisamento nei presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà, violazione dei criteri predisposti dalla commissione d’esame, incongruenza tra giudizio espresso in forma numerica e i parametri fissati dalla commissione con conseguente ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle ricerca scientifica per resistere al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.

Alla camera di consiglio del 29 agosto 2013 con ordinanza n. 116/2013 il collegio ha accolto la domanda cautelare disponendo una rinnovazione della correzione della prova di lingua inglese.

Con verbale del 21 settembre 2013 la commissione d’esame provvedeva a rivalutare la prova d’inglese confermando il punteggio precedentemente attribuito e di conseguenza anche il voto finale.

Il ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2013 ha impugnato anche tale verbale reiterando le censure già articolate con il ricorso introduttivo, evidenziando, anche a mezzo di perizia di parte, l’insussistenza degli errori di grammatica rilevati dalla commissione e conseguentemente l’erroneità del punteggio assegnato per il parametro “Language-grammar”.

Ha anche nuovamente contestato il punteggio assegnato alla seconda prova con riferimento ai due restanti parametri relativi alla aderenza alle istruzioni ed alla coerenza-coesione del testo.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato tenuto conto che, come osservato in sede cautelare, dal verbale del 24 giugno 2013, come pure dalla relazione istruttoria della commissione d’esame depositata in giudizio “non sono evincibili gli errori di grammatica in cui sarebbe incorso il ricorrente nella risposta al primo quesito di lingua inglese e non risultano esplicitate in modo puntuale le ragioni giustificative di attribuzione del punteggio in relazione ai distinti parametri di valutazione con riferimento al secondo quesito”.

Ne discende che il punteggio minimo di 0.10 (su una scala di 0.10 Poor;
0,20 Average;
0,35 Good;

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