TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-02-18, n. 201602152
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02152/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2009, proposto dai signori R A, G A, G B, G Bto, A B, G B, D B, D B, F B, A B, D B, M B, G B, S C, E C, D C, M C, V C, F C, N C, G C, G C, S A C, R C, S C, G C, S C, C C, M C, P C, V C, Pellegrino D'Avanzo, G D, L D C, A D L, F D G, R D B, Alessio D'Arcangelo, M D S, A R D Gioia, Mimmo De Luca, Salvatore D'Andrea, Adriana Ercole, Mario Fioravanti, Monica Franchi, Elisabetta Fracassi, Maurizio Forlenza, Stefano Fede, Fausto Formichetti, Luigi Fracassi, Gianluca Fava, Andrea Frinolli Puzzilli, Giuseppe Guttadauria, Luciano Gianesini, Carmelo Guarnieri Labarile, Emanuele Guastella, Antonio Vincenzo Giella, Alessandro Galantini, Guido Gobbi, Massimo Innocenti, Salvatore Iampietro, Giulio Leodori, Gaetano Lorenzo Lopez, Alessandro La Neve, Mario Lepore, Roberto Livi, Salvatore La Vitola, Maria Giovanna Mancini, Sandro Miraglia, Luigi Marcario, Giuseppe Melfi, Chiara Maria Maragno, Sandro Mazzola, Luigi Napoleone, Maria Anna Nuzzo, Massimiliano Oddo, Giuseppe Pelosi, Massimiliano Paolucci, Vito Pecoraro, Ciro Polizzi, Pasqualina Pinto, Maurizio Petroni, Lucia Palanga, Sebastiano Pullano, Franco Pompei, Francesco Ruggirello, Marco Russo, Flavio Rapetti, Luca Riccardi, Stefano Renzoni, Bruno Ranieri, Marco Sammarco, Luca Scipioni, Leonardo Spinazze', Emiliano Santoleri, Danilo Sorrentino, Bruno Stimpfl, Amedeo Servadio, Diego Saragosa, Nevio Savini, Adriano Salituro, Marco Savelli, Eugenio Tolone, Carlo Torelli, Giovanbattista Tricomi, Valter Villanova, Alessia Venanzetti, Paola Valentini, Angelo Zema, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Paolo Emilio, 34;
contro
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., n.c.;
nei confronti di
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'accertamento
- in via principale del diritto dei ricorrenti – previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge n. 335 del l995, in parte qua e degli articoli 2 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 3, comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005, in relazione agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione - al riconoscimento del trattamento pensionistico loro spettante secondo il sistema c.d. retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare, previsto dalla predetta legge n. 335 del 1995;
- in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e della istituzione della previdenza complementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. M C e uditi per le parti l’avv.D N, su delega dell'avv. M, e l’avv. M dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente nel periodo antecedente la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n. 335 del 1995 (c.d. Riforma Dini), previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità in parte qua della predetta legge n. 335 del 1995 e degli articoli 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e 3, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. In via subordinata chiedono la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.
2. In particolare i ricorrenti, tutti in servizio, lamentano che: 1) l’introduzione del sistema pensionistico contributivo, in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici - ivi compresi i ricorrenti stessi, già in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995, ma inferiore ai 18 anni alla data del 1° gennaio 1996;o assunti a far data dall’1.1.1996 - perché implica un calcolo della pensione non più basato sulla retribuzione, bensì sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa;2) sebbene i pregiudizi derivanti dalla riforma c.d. Dini e la disparità di trattamento ingenerata da tale riforma fossero ben noti al legislatore del 1995 - che aveva infatti previsto che il divario derivante dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avrebbe dovuto essere compensato mediante una forma previdenziale aggiuntiva, comunemente nota come il Secondo P della riforma c.d. Dini - a distanza di oltre dieci anni dalla riforma, non si sarebbe ancora concretamente provveduto ad attivare la previdenza complementare, finalizzata a compensare le disparità di trattamento create dalla riforma.
3. Inoltre, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, sino all’effettiva attuazione delle previdenza complementare, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge n. 335 del 1995 , in parte qua , per l’asserito contrasto con le norme costituzionali e in particolare con l’articolo 3 (per la macroscopica, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati, per i quali sono state previste modalità di accesso ai c.d. Fondi pensione e quella dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi tra coloro a favore dei quali i Fondi sono stati attivati e coloro, come i ricorrenti, non ammessi a ciò), con l’articolo 36, comma 1 e l’articolo 38, comma 2 ( perché il nuovo sistema, se applicato prima della creazione del c.d.”Secondo P”, non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato nè l’adeguatezza di tale forma di retribuzione (differita) alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia).
4. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, udito l'avv. M dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione resistente il quale eccepisce il difetto di giurisdizione nonchè ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, la causa passa in decisione.
5. In via preliminare il Collegio - alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 maggio 2014 n. 5024;id., 26 novembre 2014, n. 11856, da ultimo, id. n. 5814 del 2015) – esamina i profili attinenti all’ammissibilità del ricorso con riferimento alla giurisdizione, muovendo dal presupposto che la presente controversia attenga alla materia pensionistica e, quindi, sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.
2. In particolare, va rilevato che la controversia in esame verte principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335 del 1995 e in relazione a ciò va richiamata la posizione della giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex multis, Cass. civ., SS.UU. ,16 gennaio 2003, n. 573; id. SS.UU. 20 aprile 2015, n. 7958 ). Le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi delle predette norme, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr. Cass. civ., SS.UU. 27 febbraio 2013, n. 4853).
A ciò va aggiunto che il Giudice amministrativo con particolare riferimento a controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla riforma c.d. Dini, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti (cfr. Tar Umbria, 7 agosto 2013, n. 432;Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, 22 febbraio 2010, n. 2721).
3. Inoltre, solo per completezza, il Collegio osserva che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi sulla base delle pronunce, anche di questa Sezione (cfr Tar Lazio, Roma, Sez. II, 30 luglio 2013, n. 7715), con le quali il Giudice amministrativo ha ritenuto la giurisdizione in relazione a controversie (ben diverse da quella in esame) aventi ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo finalizzato all’attivazione della previdenza complementare (il c.d. Secondo P della riforma Dini). Infatti, in tali occasioni per fondare la giurisdizione del giudice amministrativo è stato correttamente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., SS.UU, 12 ottobre 2009, n. 21554) - evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame - secondo il quale per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti «non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione».
4. Tenuto conto di quanto precede, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934.
5. In ragione della particolarità delle questioni trattate, nonché della definizione in rito della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.