TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-13, n. 202401600
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2024
N. 01600/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da M M, I C, V S, G C, B V, S G, N R, Z C, D’Aleo Calogero, D F S, quest’ultimo in proprio e n.q. di Presidente pro tempore del Comitato “ M ”, rappresentati e difesi dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana del 30 settembre 2021, di approvazione del “ Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento ”;
- ove necessario e per quanto di ragione, del D.P.R.S. n. 91 del 16 giugno 1991;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che il Comitato “ M ” riunisce un gruppo di proprietari di immobili, anch’essi ricorrenti, presenti nell’omonima contrada, sita in Agrigento e ricadente nell'ambito 10 dell'impugnato Piano;
- che tale quartiere, molto degradato, si trova nella periferia sudovest di Agrigento, in una zona - in tesi - priva di vincoli perché lontana dalla zona archeologica della città;
- che, ciononostante, l'impugnato Piano ha disposto il livello 3 di tutela, confermato anche all'esito delle osservazioni proposte dal Comitato.
1.1. Parte ricorrente ha mosso le seguenti contestazioni in diritto.
1.1.1. Violazione di legge (artt. 2, 3, 24, 42 e 97, Cost.; art. 3, l. n. 241/1990) e differenti profili di eccesso di potere.
1.1.2. Violazione di legge (art. 135, d.lgs. n. 42/2004), violazione dell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio e ulteriori profili di eccesso di potere.
1.1.3. Violazione di legge (artt. 135 e 143, d.lgs. n. 42/2004) e altri profili di eccesso di potere.
1.1.4. Violazione di legge (art. 6, d.lgs. n. 152/2006; art. 5, d.P.R. n. 357/1997) e ulteriori profili di eccesso di potere.
1.1.5. Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/1990) ed eccesso di potere.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria:
- in via preliminare, ha eccepito :
a. l'inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione ad agire del Comitato ricorrente;
b. la tardiva impugnazione del D.P.R.S. del 13 giugno 1991;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. Con successiva memoria di replica, parte ricorrente ha insistito sulla legittimazione ad agire del Comitato M, nonché – nel merito – per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza pubblica dell'11 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sull'impugnazione delle disposizioni del Piano paesaggistico di Agrigento che hanno disposto il livello di tutela 3 per la zona della C.da M.
2. Va, anzitutto, scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, mossa dalla resistente amministrazione.
2.1. Secondo la difesa erariale, il suddetto Comitato sarebbe privo di legittimazione, in quanto carente dei caratteri dell'ente esponenziale degli interessi di una data collettività.
Il Comitato ricorrente, in particolare, non avrebbe dimostrato: i. di essere portatore di un interesse " di sintesi " degli interessi diffusi di una data collettività; ii. di possedere i necessari requisiti di rappresentatività. Dall'argomentato difetto di legittimazione ad agire del Comitato ricorrente discenderebbe l'integrale inammissibilità del ricorso, in quanto l'intera impugnativa sarebbe incentrata sulle rivendicazioni del Comitato medesimo.
2.2. In sede di replica, il Comitato ricorrente ha argomentato sulla propria legittimazione ad agire, richiamando le disposizioni statutarie che ne precisano la composizione (art. 1), gli scopi (art. 2) e il territorio entro il quale opera (art. 4). Ha quindi sostenuto di agire per interessi collettivi degli abitanti e dei possessori degli immobili siti in C.da M. Ha inoltre evidenziato come, anche ove si dovesse ritenere la sua mancanza di legittimazione ad agire, il ricorso non sarebbe comunque in toto inammissibile, tenuto conto che tale statuizione non potrebbe comunque incidere sulla legittimazione a ricorrere da parte degli altri ricorrenti, proprietari di fondi nella suddetta contrada.
2.3. L’eccezione di inammissibilità è fondata nei termini che seguono.
Com’è noto, la sentenza n. 6/2020 dell’Adunanza plenaria ha affermato il seguente principio di diritto: « Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso ». Al punto 10.2 della suddetta pronuncia è stato richiamato il principio, già espresso nella precedente sentenza n. 9/2015 dell’Adunanza plenaria, che impone la comunanza tra tutti gli associati dell’interesse tutelato, ovvero – in altre parole – l’assenza di possibili conflitti di interessi tra gli associati.
Più di recente, è stato chiarito che spontanei comitati o associazioni di cittadini possono ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni laddove dimostrino il possesso dei requisiti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza, coincidenti con: i. una previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’organismo; ii. la dimostrazione di una consistenza organizzativa, di un’adeguata rappresentatività e di un collegamento stabile con il territorio; iii. la protrazione nel tempo dell’attività (Cons. St., sez. II, 30 giugno 2023, n. 4952).
Nel caso di specie, l’art. 2 dello Statuto del Comitato, prevede tra gli scopi dello stesso quello di tutelare il territorio e il paesaggio della contrada M.
Tale scopo, se da un lato stride con la contestazione – mossa all’impugnato Piano – di aver applicato il massimo livello di tutela possibile alla suddetta contrada, dall’altro rende evidente la più che probabile possibilità di conflitti di interessi tra i componenti del ricorrente Comitato, ben potendo ipotizzarsi che alcuni di loro non