TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-01-29, n. 201000124
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N. 00124/2010 REG.SEN.
N. 00268/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 268 del 2009, proposto dalla S.A.C.I.P. del Geom. P F in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S S, presso il cui studio in Campobasso, corso Umberto I, 43 elegge domicilio;
contro
Provincia di Campobasso in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M I ed I C, con domicilio eletto presso la sede del Servizio legale della Provincia in Campobasso, via Roma, 47;
nei confronti di
- Gualtieri Costruzioni di Gualtieri R e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, R Gualtieri;
- G.Z. Costruzioni di Zappone D, in persona del legale rappresentante pro tempore, D Zappone;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale della commissione giudicatrice della gara per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo 10 Palata - Termoli esercizio 2007 del 4.5.09 con il quale, modificando i risultati della medesima gara di cui al verbale della precedente seduta del 28.4.2009 (nel quale era risultata aggiudicataria provvisoria la ditta S.A.C.I.P. del geom. P F), si è proceduto alla esclusione dalla gara anche della ditta Edil Scavi s.n.c. di Marinelli Mario e Vincenzo, aggiudicando la gara alla ditta Gualtieri Costruzioni s.a.s. di Campobasso;nonchè del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva alla ditta Gualtieri Costruzioni s.a.s. di Campobasso della stessa gara, e di cui alla determina dirigenziale n. 1386 dell'1.6.09;nonchè della successiva nota del 29.6.09, prot. n. 35211, con la quale la Provincia di Campobasso, rigettando la richiesta di esercizio del potere di autotutela inoltrata dalla S.A.C.I.P. finalizzata alla esclusione dalla gara della ditta G.Z. Costruzioni di Zappone D ed alla riaggiudicazione alla istante S.A.C.I.P., ha disposto di non voler escludere la ditta G.Z. Costruzioni di Campobasso;nonchè di tutti gli atti preordinati o consequenziali, compresa l'aggiudicazione definitiva, nonchè il successivo contratto di affidamento dei lavori oggetto della gara, se ed in quanto stipulato, nonchè per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITO
Premesso che la società ricorrente, insieme ad altre 112 ditte, ha partecipato alla gara per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle SS.PP. del gruppo 10 Palata – Termoli per un importo a base d’asta pari ad euro 203.612,03, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Premesso altresì che ha contestato con il presente ricorso la mancata esclusione della ditta G.Z. Costruzioni di Zappone D per la carenza del requisito di validità del certificato SOA, assumendo che la conseguente rideterminazione della soglia di anomalia avrebbe condotto alla aggiudicazione della gara in proprio favore.
Premesso, infine, che si è costituita in giudizio la Provincia di Campobasso contestando la fondatezza dei motivi di doglianza ex adverso addotti e concludendo per la reiezione del ricorso.
Rilevato che alla camera di consiglio del 22 luglio 2009 il collegio con ordinanza n. 187/2009 ha accolto la domanda cautelare sul presupposto che la ditta G.Z. Costruzioni avrebbe effettivamente dovuto essere esclusa dalla gara, stante l’omessa presentazione della domanda di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, come prescritto dagli artt. 15, comma 5 e 15 bis, comma 1 del D.P.R. n. 34 del 2000 e confermato dal Consiglio di Stato, V, con sentenza n. 12.6.2009, n. 3742.
Rilevato che la Provincia di Campobasso ha dato piena ed incondizionata esecuzione alla predetta ordinanza procedendo, con determina n. 2021 del 29.7.2009, alla aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente ed alla successiva stipula del contratto n. 14153 del 31.8.2009 in favore della medesima.
Rilevato, pertanto, che il presente giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la società ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava in conseguenza del provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato in proprio favore - cui seguiva la stipula del contratto e l’esecuzione dei lavori - sicchè non residua neppure alcuna posta di danno in conseguenza degli atti impugnati con il ricorso.
Rilevato, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tenuto conto sia della presenza di orientamenti giurisprudenziale discordanti sia della correttezza del comportamento della Provincia che, senza indugio, si è conformata alla ordinanza cautelare ed al principio di diritto ivi richiamato e supportato da conforme decisione del giudice di appello di recente pronunciatosi nel merito di analoga controversia.