TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-12-07, n. 201102925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-12-07, n. 201102925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102925
Data del deposito : 7 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01188/2011 REG.RIC.

N. 02925/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01188/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2011, proposto da:
S H, rappresentato e difeso dagli avv. A G, G C, con domicilio eletto presso G C in Catania, via Ala, n.61;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, Sportello Unico Immigrazione di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l’annullamento

del silenzio ovvero dell’implicito rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 27.01.2010 ai sensi della l. n.241/90 e s.m.i. diretta allo Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura di Catania ed avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo riguardante la domanda di emersione del lavoro irregolare ex L. n.102/09 formulata il 23.09.09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno , dell’U.T.G. - Prefettura di Catania e dello Sportello Unico Immigrazione di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente ha chiesto allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Catania l’accesso agli atti del procedimento di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore da Maria Riolo il 23.9.2009. In mancanza di comunicazioni da parte dell’amministrazione lo straniero odierno ricorrente si è attivato per conoscere lo stato della pratica e perciò ha chiesto, come già detto, di poter accedere agli atti del procedimento. L’unica risposta ottenuta - inoltrata con fax del 15.2.2011 all’avv. Carnabuci, il quale si era fatto tramite della richiesta dello straniero - consiste in un elenco nominativo dei datori di lavoro ai quali sono stati notificati i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di emersione, fra i quali figura la predetta Maria Riolo, destinataria, secondo la nota, del provvedimento di rigetto.

Parte ricorrente lamenta la natura elusiva della nota predetta, contenente un’informazione inutile e comunque non corrispondente alla richiesta di accedere agli atti del procedimento, sottolineando altresì di essere destinatario del provvedimento di regolarizzazione e quindi di avere interesse alla partecipazione al relativo procedimento.

La difesa erariale ha allegato il rapporto informativo della Prefettura, nel quale sono esplicate difese relative alla legittimità del diniego di emersione, difese che risultano inutilizzabili nel presente giudizio, avente ad oggetto soltanto l’accesso agli atti del procedimento.

2. - Il collegio precisa preliminarmente che lo straniero è destinatario del provvedimento di emersione ed ha quindi diritto a partecipare al relativo procedimento, a ricevere la comunicazione e la notifica dei provvedimenti, ad esercitare il diritto di accesso. Se infatti può riconoscersi che l'impulso che dà avvio al procedimento di emersione proviene dal datore di lavoro, non può certamente aderirsi alla tesi secondo cui destinatario del provvedimento finale sarebbe esclusivamente il datore stesso e non anche il lavoratore, poiché, in una visione non meramente formalistica del procedimento di cui trattasi, non può negarsi che il provvedimento conclusivo del ripetuto procedimento abbia effetto sia nella sfera giuridica del datore di lavoro sia in quella del lavoratore straniero;
quest’ultimo, infatti, in caso di esito favorevole del procedimento di emersione, esce dallo stato di clandestinità e diviene parte contrattuale di un regolare rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze positive che ciò comporta (cfr.: TAR Catania, IV, n. 2529/2011).

Il ricorso in epigrafe è fondato, in quanto l’accesso richiesto, al quale per le ragioni già esposte lo straniero ha diritto, non è stato consentito, a nulla rilevando la comunicazione relativa ai datori di lavoro destinatari della notifica dei provvedimenti adottati sulle istanze di emersione.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo;
ne va disposta la distrazione in favore dei difensori del ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate senza venirne rimborsati.

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