TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2016-03-09, n. 201600128
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N. 00128/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00299/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2016, proposto da:
S.M.C. S.n.c., Fornai Lavorazione Marmi di Fornai Claudio e Fornai Vittorio S.n.c., rappresentate e difese dall'avv. L G, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avv.ti S F e Marina V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Carrara prot. n./ord. 034def./2015, ord. n. 525/15, prot. n. 88414 del 12.12.2015, notificata in data 19.12.2015, con cui e' stato istituito il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 12.000 metri in via Melara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il provvedimento impugnato, come chiaramente si evince dalla lettura congiunta della parte motiva e del dispositivo, onera le odierne ricorrenti di dotarsi di un “moviere” che sorvegli il transito dei mezzi di lunghezza superiore ai 12 metri non per l’intera estensione della via Melara, ma limitatamente alle manovre di ingresso e uscita verso e dalle sedi delle rispettive attività;
- che, per questo aspetto, appaiono non soltanto insussistenti i dedotti profili di periculum in mora (ben potendo adibirsi alle mansioni di moviere, come sopra descritte, uno o più dei dipendenti già in forza alle imprese ricorrenti), ma altresì infondate le censure afferenti alla pretesa violazione, ad opera del Comune, del principio di proporzionalità;
- che del resto, ancora nel merito, nessuna soluzione alternativa a quella individuata dall’amministrazione procedente è stata offerta in concreto dalle ricorrenti, circostanza che evidenzia la scarsa consistenza delle censure dedotte con il primo motivo di gravame e inerenti la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
- che, per le ragioni esposte, la domanda cautelare non può trovare accoglimento;
- che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;