TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-11-27, n. 202306515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-11-27, n. 202306515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306515
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 06515/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01393/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2019, proposto da
S D V e P A, rappresentati e difesi dagli avvocati L F e I R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di N, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato M C C in N, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento,

del diniego n. PG/2019/62305, datato 22/01/19, notificato in pari data con cui il Comune di N declinava le espresse richieste di cui alle diffide del 03/08/2018, e del 25/09/18 a mezzo delle quali si sollecitava, previa revisione della pianta organica, l’indizione di nuovo concorso volto alla concessione di licenze taxi, o in alternativa all'aumento delle stesse, nonché alla possibilità di procedere alla riassegnazione delle licenze revocate e/o di avviare tutti gli opportuni procedimenti a tal fine;

2. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, mai conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di N;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I Sig.ri S D V e P A hanno impugnato il diniego n. PG/2019/62305, del 22 gennaio 2019, con il quale il Comune di N ha declinato le richieste di cui alle diffide del 3 agosto 2018, e del 25 settembre 2018 a mezzo delle quali si sollecitava, previa revisione della pianta organica, l’indizione di nuovo concorso volto alla concessione di licenze taxi o in alternativa all'aumento delle stesse, nonché alla possibilità di procedere alla riassegnazione delle licenze revocate e/o di avviare tutti gli opportuni procedimenti a tal fine.

Si è evidenziato che gli attuali ricorrenti, in quanto idonei in graduatoria all’ultimo concorso di assegnazioni licenze, ad oggi ricoprono l’attività lavorativa di conducenti taxi come sostituti alla guida autorizzati ex L. n. 21/12 e dall’art. 7 del R.C. per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea n. 80 del 03 ottobre 2005 e, pertanto, da diversi anni sono in attesa dell’emanazione di un nuovo bando per l’assegnazione di nuove licenze taxi atteso che l’ultima procedura relative all’aumento dei numeri di licenze risale all’anno 1989.

A parere dei ricorrenti, rispetto al precedente periodo di assegnazione delle licenze, la città di N ha subito rilevanti modifiche sia dal punto di vista turistico (diventando una meta attrattiva di pregio dati gli innumerevoli siti d’arte e storici), sia dal punto di vista urbano, essendosi realizzata un’espansione della città.

Dette circostanze sopravvenute avrebbero determinato un incremento della domanda di trasporto pubblico individuale che renderebbe indispensabile, a tutela della collettività, l’indizione di un nuovo bando di concorso, diretto almeno al ripristino delle 2240 licenze mancanti.

Dopo successive diffide il Comune ha dato riscontro alle istanze dei ricorrenti, rigettando ogni richiesta di ampliamento del numero delle licenze, sostenendo che la pianta organica del Comune di N è stata elaborata prevedendo un rapporto di 1 taxi ogni 549 abitanti, mentre allo stato vi sarebbe un rapporto di 1 taxi ogni 408 abitanti, nettamente inferiore rispetto a quello definito nel 1989 e posto alla base della procedura concorsuale.

Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi

1. la violazione degli artt. 24, art. 113 e degli artt. 97, 11, 16, 32, 41 e 117, co. II lettere e) f) m) della Costituzione, in quanto malgrado sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento per l’indizione di un nuovo bando, il Comune avrebbe rigettato l’istanza con una motivazione carente;

2. la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e il venire in essere di una motivazione illogica, contraddittoria e carente sul rapporto numero taxi e residenti, sui flussi turistici e sui fattori che influenzano la domanda;

3. la violazione degli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del trattato istitutivo della comunità europea, della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21, degli artt. 1, 8, e l. 4 agosto 2006, n. 248, art. 6 lett. b) e c), degli artt. 8 e 20 del regolamento comunale, dell’art. 21 quinquies e nonies l. n. 15 del 2005, in relazione alla valutazione dell’interesse pubblico.

Si è costituito il Comune di N, contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 16 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 Sono da respingere tutti e tre i motivi del ricorso (la cui identità di argomentazioni consente una trattazione unitaria) e con i quali i ricorrenti sostengono il venire in essere di un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto sussisterebbe un vero e proprio “obbligo” del Comune di N a bandire la procedura per il concorso volto alla concessione di licenze taxi, o in alternativa all'aumento delle stesse, nonché alla possibilità di procedere alla riassegnazione delle licenze revocate e/o di avviare tutti gli opportuni procedimenti a tal fine .

Detto obbligo sarebbe contenuto nell’art. 3 del regolamento per la “ disciplina degli autoservizi pubblici non di linea” del Comune di N, laddove si prevede che “ il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, flussi turistici e dai fattori che possono modificare la domanda stessa ”.

1.2 La necessità di incrementare il numero delle licenze taxi sarebbe dimostrato, altresì, dall’incremento della popolazione e dalla difficoltà degli altri mezzi di trasporto di collegare determinate aree della Città.

1.3 E, ad avviso di parte ricorrente, tale tesi sarebbe ancor più avvalorata a seguito dell’emanazione del D.L. n. 104/2023, convertito con L. 09/10/2023, n. 136, in base al quale i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, potranno aumentare le licenze fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario.

1.4 Dette argomentazioni non sono condivisibili.

1.5 Nella nota n. 62305 del 22/01/19 (depositata versata in atti nel ricorso r.g. 136/2019 prodotto dai medesimi ricorrenti avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale sulle diffide del 03.08.18 e del 25.09.18) il Comune di N ha dimostrato come non sussistano le condizioni affinché il Comune di N possa indire nuovi concorsi per licenze taxi.

1.6 Nelle relazioni inoltrate dal Servizio competente, depositate nel precedente citato ricorso, emerge infatti che la pianta organica del TPL non di Linea del comune di N è stata definita quando il numero della popolazione residente era di gran lunga maggiore di quello attuale, con un numero di taxi per abitante minore rispetto a quello attuale e con una maggiore offerta di TPL attuale rispetto a quella presa a riferimento per la pianta organica.

1.7 Il Comune ha dimostrato che il rapporto tra taxi e numero di abitanti è diminuito rispetto al periodo in cui è stata predisposta la pianta organica del comune di N, essendosi passato da un rapporto di un taxi per ogni 549 abitanti nel 1989 ad un rapporto di 1/408 abitanti.

1.8 Ulteriore circostanza che dimostra l’inesistenza dei presupposti per un nuovo bando è riconducibile al fatto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la città di N ha, nel corso degli anni, perso ulteriori abitanti, tanto è vero che, nelle ultime statistiche, i residenti risultano essere appena 913.462.

1.9 Si consideri, peraltro, che il D.L. 104/2023 non solo non impone ai Comuni di indire nuovi concorsi, ma attribuisce a questi la semplice facoltà di ampliare il numero delle licenze, nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, ancorato al rispetto delle condizioni contenute nelle delibere di applicazione del regolamento comunale.

2. In tal senso è l’art. 3 del D.L. 104/2023 laddove prevede espressamente che i Comuni “ possono ” rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

2.1 L’espressione di un potere discrezionale, strettamente correlato alla verifica dei presupposti, è confermato dall’art. 3 del regolamento comunale, laddove prevede espressamente che “ il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, flussi turistici e dai fattori che possono modificare la domanda stessa, secondo quanto determinato dalla Delibera Regione Campania n. 474 del 2 febbraio 2001 ”.

2.2 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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