TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-11-17, n. 201611517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-11-17, n. 201611517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611517
Data del deposito : 17 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2016

N. 11517/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05310/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5310 del 2016, proposto da:
Cies Onlus, Synergasia Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Lirosi, Claudio Giangiacomo, Nicola Lais e Carmine Pepe, con domicilio eletto presso Studio Legale IA, IG, GR & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane N.20;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione –Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità Nazionale Anticorruzione - NA non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
ITC - Interpreti Traduttori in Cooperativa, Soc. Global ES Ltd, Soc. Consorzio Metropoli Soc. Coop. Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Totino, Emanuela Pellicciotti, Massimiliano Lombardo, con domicilio eletto presso Studio Legale Lombardo & Associati in Roma, via Taro, 56;



per l'annullamento

- del bando pubblicato il 1.4.16 in G.U.R.I. 5a serie speciale contratti pubblici n. 37, con cui la Commissione nazionale ha indetto la procedura per l'affidamento dell'appalto di servizi per la gestione delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto delle Commissioni territoriali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno Dipartimento Libertà Civili e L'Immigrazione- Commissione Nazionale per il Diritto di asilo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la C.I.E.S. Onlus impugna il Bando, pubblicato in data 1 aprile 2016 in G.U.R.I., con cui la Commissione Nazionale ha indetto la procedura per l’affidamento dell’Appalto di servizi per la gestione delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione Nazionale.

Deduce il ricorrente i seguenti fatti.

La gara ha ad oggetto il complesso delle attività di interpretariato e di traduzione di testi scritti, a supporto della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo e delle Commissioni territoriali, concernenti la fase istruttoria (ovvero l’acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo) e la fase decisoria (con particolare riguardo all’attività di audizione e di intervista dei richiedenti asilo).

I suddetti servizi, finalizzati a garantire il corretto e rapido svolgimento delle procedure relative alle richieste di asilo politico, sono attualmente gestiti da CIES e Sinergasia – nelle rispettive vesti di mandataria e mandante di un costituito RTI (RTI CIES) – all’esito della precedente edizione della Gara indetta con bando del 30 luglio 2013.

Nel corso della precedente procedura le notevoli criticità delle regole di Gara avevano comportato, dapprima, una specifica richiesta di parere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e, quindi, un contenzioso promosso da ITC, seconda classificata e vertenti su questioni che si sono riproposte anche per il nuovo bando.

All’esito di tale contenzioso il RTI CIES è risultato vittorioso e, il 17 febbraio 2015, è stato stipulato il contratto con la Commissione Nazionale a seguito del quale il medesimo RTI ha intrapreso la gestione del servizio.

Già a far data dal 2 dicembre 2015, il Ministero ha quindi avviato la nuova selezione mediante procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, pubblicando sul proprio sito istituzionale una prima versione degli atti di gara.

CIES, proprio al fine di “ evitare quanto accaduto in occasione della precedente gara ”, nonché in virtù dell’esperienza maturata nella gestione del servizio, con nota prot. n. 1044 del 15 dicembre 2015 ha immediatamente segnalato al Ministero i plurimi profili di criticità della versione originaria del Bando, evidenziando, tra l’altro:

- la sottostima della base d’asta (derivante dal “monte ore” di servizio richiesto per i 30 mesi di durata del contratto);

- l’assenza di un numero minimo di interpreti a disposizione per ogni lingua, pure a fronte della necessità di “coprire” contemporaneamente le esigenze della Commissione nazionale, delle ventidue Commissioni territoriali e delle venti (oggi ventisette) sezioni;

- le inesattezze dell’Allegato 1, avente ad oggetto la “copertura linguistica” che, per un verso, non includeva lingue rare rivelatesi necessarie nello svolgimento del servizio e, per altro verso, includeva paesi di asserita provenienza dei richiedenti asilo erronei e inutili quanto alla individuazione della lingua;

- l’errata formulazione dei parametri di Gara (e, segnatamente, le modalità di attribuzione del punteggio tecnico previste al punto 2.2 del Disciplinare), rivelatesi oggettivamente “impossibili”.

In esito alla segnalazione CIES, la Commissione con provvedimento prot. n. 6284 del 21 dicembre 2015, ha disposto la sospensione della gara, presentando, in pari data, con nota prot. n. 6298, apposita istanza di parere all’ANAC in merito alle obiezioni sollevate da CIES.

L’ANAC con delibera n. 41 del 20 gennaio 2016, comunicata al Ministero ed a CIES con nota prot. n. 17097 del 2 febbraio 2016, in linea con quanto prospettato da CIES, ha ritenuto “ l’operato della stazione appaltante non pienamente conforme alla disciplina di settore ”.

Il Ministero, pertanto, il 29 marzo 2016, ha provveduto ad una nuova pubblicazione della lex specialis .

Deduce il ricorrente la illegittimità di tale nuovo Bando sotto vari profili, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere della Amministrazione e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Ha proposto intervento ad opponendum la ITC, in proprio e quale capogruppo/mandataria della costituenda ATI con Consorzio Metropoli società cooperativa sociale Onlus e Global ES Ltd, deducendo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e legittimazione attiva e, nel merito, la infondatezza delle censure lamentate.

Alla udienza del 25 ottobre 2016 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.

Preliminarmente, il Collegio rileva come per espressa previsione dell’art. 120, comma 5, c.p.a., i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara possono essere impugnati immediatamente solo se sono autonomamente lesivi.

La lesività autonoma si rinviene, tuttavia, sia quando le clausole impugnate risultino escludenti - nel senso di impedire la partecipazione alla gara - sia nella ipotesi in cui le stesse siano impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale ovvero rendano impossibile il calcolo di convenienza

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