TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-10, n. 202409284

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-10, n. 202409284
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409284
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 09284/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11163/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2023, proposto da
Gesty Immobiliare S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota del MUNICIPIO I - U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI prot. n. CA/2023/129881 del 4 luglio 2023 recante ad oggetto “Comunicazione di inefficacia della

SCIA

Prot. n. CA/2023/107920 del 29/05/2023 presentata da GESTY IMMOBILIARE SOCIETA'' A RESPONSABILITA'' LIMITATA SEMPLIFICATA.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Gesty Immobiliare S.r.l.s. impugna la nota prot. CA/2023/129881 del 4 luglio 2023, con la quale Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA da essa presentata, in data 29 maggio 2023, per l’apertura di un’attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e

bevande, in forma di esercizio di vicinato, presso il locale commerciale sito a Roma in via Del

Boschetto n. 39.

Il provvedimento rappresenta come la segnalazione della ricorrente non è stata presa in considerazione in quanto “ Conclusi entro i termini gli accertamenti istruttori previsti dalla L. 241/90 si è verificato che il locale in cui si intende avviare l’attività di vendita alimentare ricade nel sito UNESCO, nel quale è vietata l’apertura di nuove attività di vendita alimentare sia ai sensi della previgente DAC 49/2019, art. 14, sia ai sensi dell’attualmente vigente DAC 109/2023, art. 16 ”.

La ricorrente, rilevato come la previsione contenuta nella DAC 37/2022, secondo cui “ nelle more della revisione del Regolamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2019” il divieto di apertura di nuovi esercizi previsto dal citato art. 14, comma 1, si applica “a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito dal medesimo comma 1 fino al 31 maggio 2023 ”, è stata annullata, con sentenza di questo Tar n. 5345/2023, con valenza erga omnes ed effetto ex tunc , articola i seguenti motivi di doglianza:

I. - Violazione e falsa applicazione art. 12 preleggi;
- eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta illogicità della motivazione.

B. Sulla inefficacia della DAC n. 49/2019.

La ricorrente rappresenta come, al momento della presentazione della Scia dichiarata inefficace con il provvedimento impugnato, l’art. 14 della DAC 49/2019 non era più vigente, per decorso del termine triennale di efficacia.

II. - Ulteriore violazione art. 12 preleggi;
- eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti

C. Sull'annullamento in s.g. della DAC n. 37/2022 del 25 maggio 2022 con cui era stato prorogato il divieto ex art. 14 comma 1 DAC n. 49/2019

Il divieto di apertura di nuovi esercizi non avrebbe neppure potuto ritenersi operante in forza di quanto previsto dalla successiva DAC n. 37 del 25 maggio 2022 – pure richiamata nel provvedimento impugnato e a mezzo della quale l'Assemblea capitolina aveva inteso prorogare il regime transitorio dettato dalla DAC n. 49/2019 sino al 31 maggio 2023 – atteso che tale disposizione è stata annullata in via giurisdizionale con la sentenza 5345/2023 del Tar del Lazio, che ha rilevato l’illegittimità della proroga, disposta in un momento in cui l’efficacia dell’atto da prorogare era già venuta meno.

III. Violazione e falsa applicazione artt. 11 e 12 preleggi;
- violazione e falsa applicazione art. 19 legge n. 241/1990;
- violazione dell’art. 134 t.u.e.l.;
- eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta illogicità della motivazione;

D. Sull'efficacia ex nunc della disciplina dettata dall'art. 16, comma 1°, DAC n. 109/2023.

Alla data di presentazione della Scia da parte della ricorrente la DAC 109/2023 non era stata ancora approvata, essendo stata la stessa adottata solo in data 30 maggio 2023.

La delibera, di conseguenza e in ossequio al principio del tempus regit actum , non potrebbe spiegare i suoi effetti sulla Scia presentata il 26 maggio 2023, essendo la stessa insensibile allo ius superveniens e dovendo il potere di verifica e di controllo esercitare unicamente alla luce delle fonti vigenti al momento in cui la segnalazione viene presentata ai protocolli della competente P.A. Roma Capitale costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 16 della DAC 109/2023 – contenente una nuova previsione di divieto di aperture e/o trasferimenti di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, nell’area del Sito UNESCO, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, di attività di vendita di souvenir, di attività di laboratorio artigianale – risultando il potere inibitorio esercitato nel termine dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 alla luce della normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento.

Con ordinanza n. 5561 del 6 settembre 2023, non appellata dalla resistente, l’istanza di sospensione cautelare è stata accolta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che l’istanza cautelare debba essere accolta in conformità di quanto stabilito dalla sezione con le sentenze nn. 9800/2023, 20237929/2023, 7933/2023, 9622/2023, 10637/2023, 13582/2023;

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