TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-21, n. 201800388
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2018
N. 00388/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2015, proposto da:
Società Immobiliare Alberghiera Turistica - S.I.A.T. - s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Gusella, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria, 2;
contro
Comune di Ancona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale delle Marche, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 6/2015, prot. 127521 del 19 ottobre 2015, adottata dal Comune di Ancona;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e, segnatamente:
- la comunicazione del 24/2/2015, prot. n. 16282 con cui la Direzione dello Sportello Unico ha segnalato alla Direzione Patrimonio del medesimo Comune l’occupazione di un’area demaniale marittima censita al C.T. Foglio 150, part. 1, antistante le particelle 59, 61 e 220 di proprietà della ricorrente con i manufatti abusivi sopra descritti;
- il rilievo strumentale del 12/5/2015 con cui il predetto Comune ha riscontrato la presenza in area demaniale marittima della piattaforma e della recinzione sul lato ovest della proprietà della S.I.A.T. s.r.l.;
- la comunicazione della Direzione Patrimonio di avvio del procedimento prot. n. 58084 del 15/5/2015 circa la volontà di provvedere ai sensi degli artt. 54, 84, 1161 c.nav., art. 8 d.l. 400/1993;
- l’ordinanza della Direzione dello Sportello Unico n. 14 del 2015 emessa in data 11/6/2016, prot. n. 71447;
- l’intimazione di pagamento per l’importo di € 21.713,78 emessa dalla Direzione Patrimonio del Comune di Ancona in data 3/11/2015, prot. n. 135407 ed allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I. L’odierna controversia trova origine dall’ordinanza dirigenziale n. 6/2015 del 19 ottobre 2015, con cui la Direzione Patrimonio del Comune di Ancona, sul presupposto che le opere appresso menzionate siano state realizzate su area demaniale marittima, ha intimato alla S.I.A.T. s.r.l., proprietaria dell’immobile denominato “Fortino Napoleonico”, di demolire la piattaforma di cemento di mt 50 x 3,00 x 0,50, posta in adiacenza del confine est della sua proprietà, nonché la recinzione lunga mq 48,90, di larghezza media pari a mt 0,90 e di larghezza massima pari a mt 1,40, posta sul lato ovest, con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine di 90 giorni, avrebbe provveduto l’Amministrazione a spese dell’intimata, ex art. 54 del codice della navigazione. Con lo stesso atto, l’ente ha altresì comunicato che si sarebbe proceduto al recupero della somma di € 21.712,17 a titolo di indennità per l’occupazione abusiva di beni del demanio marittimo.
Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. quanto alla parte del provvedimento impugnato contenente l’ordine di demolire la piattaforma, esso sarebbe affetto da eccesso di potere sotto ogni profilo ed emesso in violazione di legge con riferimento all’art. 54 del codice della navigazione. Tale disposizione contemplerebbe una ipotesi di illecito a carattere istantaneo, per il quale dovrebbe rispondere solamente chi realizza l’opera senza autorizzazione e non colui che acquista la disponibilità del bene successivamente. Il Comune, invece, non avrebbe provato l’identità dell’esecutore della piattaforma e, non potendo individuare con esattezza la data di realizzazione, avrebbe attribuito la responsabilità dell’illecito alla ricorrente sull’unico presupposto dell’asserita contiguità tra il bene e la proprietà. Né sarebbe dimostrato l’utilizzo esclusivo ed escludente della piattaforma da parte della società intimata (detto utilizzo esclusivo, anzi, sarebbe smentito dalla fruizione collettiva della stessa da parte del pubblico e dei bagnanti);
2. violazione di legge con riferimento all’art. 32 del codice della navigazione ed eccesso di potere sotto ogni profilo, nella parte in cui il provvedimento intima la demolizione della recinzione sul lato ovest della proprietà. La Direzione Patrimonio del Comune di Ancona avrebbe errato sia nel ritenere demaniale l’area su cui è edificato tale manufatto, sia nell’omettere di valutare le risultanze fornite da S.I.A.T. s.r.l. e dirette a confutare tale circostanza. Dai tipi di frazionamento relativi all’area prodotti durante il procedimento, infatti, emergerebbe che la recinzione rientra all’interno della proprietà della ricorrente (il muro di recinzione, peraltro, sarebbe stato ritenuto insistente su area privata dalla stessa Amministrazione comunale, che, nel dicembre del 2001, ha concesso la sanatoria del cordolo di recinzione). Illegittimo sarebbe anche il rifiuto opposto