TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-09-20, n. 202300799

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-09-20, n. 202300799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300799
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 00799/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00737/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Turarolo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, vico Stella, 6/13;



contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

del provvedimento prot. rep. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Genova, datato 26.8.2022 e notificato al domicilio eletto del difensore in data 1.9.2022, che dispone il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- (erroneamente riportato -OMISSIS-) -OMISSIS- ai sensi dell’articolo 103, d.l. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino senegalese, aveva presentato una domanda ex art. 103, d.l. n. 34/2020, al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro con il connazionale -OMISSIS-, impiegato con mansioni di collaboratore familiare.

Previa comunicazione del preavviso di rigetto, la Prefettura di Genova ha definitivamente respinto l’istanza con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, motivato con riferimento al parere negativo della locale Questura ove si evidenziava l’esistenza di una condanna a carico del lavoratore straniero per un reato inerente agli stupefacenti.

L’interessato ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 31 ottobre 2022 e depositato il 30 novembre successivo, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione dell’art. 103 d.l. 34/2020 ed eccesso di potere”.

L’esponente sostiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, la disposizione normativa applicata nel caso di specie, laddove prevede che non siano ammessi alle procedure di emersione i soggetti condannati per reati inerenti agli stupefacenti, non consentirebbe di attribuire alcun effetto automaticamente ostativo all’intervenuta condanna penale, dovendosi invece procedere alla valutazione, del tutto pretermessa nel caso di specie, della concreta pericolosità sociale del soggetto che aspira alla regolarizzazione.

Il Ministero dell’interno si costituiva formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con l’ordinanza collegiale n. 1083 del 15 dicembre 2022, è stata disposta l’acquisizione della sentenza di condanna a carico del ricorrente. L’ordine istruttorio è stato ottemperato dall’Amministrazione che ha depositato la sentenza n. 2940 del 16 luglio 2019 con cui il Tribunale di Genova aveva condannato l’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla pena di mesi cinque di reclusione e 800 euro di multa per il reato di detenzione illecita di stupefacenti (fatto di lieve entità).

Con la successiva ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2023, sono stati evidenziati profili di possibile incompatibilità costituzionale della disciplina normativa applicata nella fattispecie, sollecitando il contraddittorio delle parti al riguardo; è stata contestualmente accolta l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente e fissata l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.

La difesa erariale ha depositato una memoria con cui si sofferma sulle questioni segnalate d’ufficio, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Parte ricorrente non ha svolto ulteriori attività difensive, salvo riproporre, con atto depositato il 16 aprile 2023, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già respinta con provvedimenti della competente Commissione in data 7 e 14 dicembre 2022.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi